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Sentenza

Sentenza n. 5553/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) - del provvedimento/decreto di rigetto dell'istanza prodotta dal ricorrente il 27.06.2022, volta ad ottenere il rilascio della licenza e del libretto di porto di fucile uso caccia nr. 209831-p del 14.09.2020, della Questura di Napoli Commissariato di PS di Ischia Uff. Polizia Amministrativa e Sociale, a firma del Dirigente Vice Questore della Polizia di Stato -OMISSIS-, del 20.10.2022 e notificato in data 26.10.2022; b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi, consequenziali e/o presupposti, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, correlato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso, lesivo della posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio della licenza e del libretto di porto di fucile per uso caccia, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del richiedente in ragione di una situazione di conflittualità familiare e di vicinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato il 20 ottobre 2022, notificato il 26 ottobre 2022, sulla domanda presentata il 27 giugno 2022 per ottenere nuovamente la licenza e il libretto di porto di fucile per uso caccia, già rilasciati il 14 settembre 2020 e revocati il 16 luglio 2021 dopo il suo deferimento all'autorità giudiziaria per minacce aggravate, asseritamente commesse con un fucile. Ha dedotto, con tre motivi: violazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., dell'art. 97 Cost. e delle norme della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, carenza istruttoria, difetto di motivazione e travisamento, sostenendo che il procedimento penale era stato archiviato il 21 gennaio 2022, che era incensurato e che l'episodio era isolato e di scarsa gravità; violazione degli artt. 11 e 42 T.U.L.P.S. e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, perché la conflittualità riguardava altri familiari e il ricorrente non conviveva con la madre e il fratello, pur abitando nello stesso condominio, e perché non sarebbe stata valutata la sua personalità complessiva; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., per omessa considerazione e confutazione delle deduzioni e dei documenti presentati nel procedimento. L'Amministrazione ha opposto la persistenza di conflitti familiari legati anche a controversie ereditarie e ha richiamato una denuncia del 13 ottobre 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i tre motivi per la loro connessione. Ha ritenuto che il rilascio e il mantenimento del porto d'armi presuppongano un affidamento di condotta conforme alle norme e alle regole di convivenza, e che il diniego non richieda la prova di un abuso effettivo né una condanna penale: l'autorità può formulare una prognosi preventiva di rischio sulla base di fatti e situazioni personali oggettivamente considerati, anche se non penalmente rilevanti e indipendentemente dall'esito del procedimento penale. Nel caso concreto, la denuncia per minacce aggravate e la protratta conflittualità familiare e di vicinato, alla quale il ricorrente non era estraneo, offrivano una base logica e sufficiente per la valutazione di inaffidabilità. L'archiviazione penale, l'incensuratezza e la mancata convivenza con alcuni familiari non rendevano illegittima la valutazione amministrativa, che non è diretta ad accertare responsabilità o sanzionare, ma a prevenire rischi per l'incolumità e la sicurezza pubblica e privata. Il Collegio non ha ravvisato automatismi, travisamento, illogicità, carenza istruttoria o difetto di motivazione; la cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 242 del 7 febbraio 2023. Ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, al pari del divieto di detenzione, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

    La licenza può essere negata o revocata in via preventiva quando una valutazione attendibile non consenta di ritenere affidabile il soggetto; non occorre dimostrare un abuso già verificatosi.

  • artt. 11 e 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito.

    L'autorità può fondare il diniego su una prognosi di inaffidabilità riferita alla persona e al suo contesto familiare e sociale; il sindacato giudiziale resta circoscritto ai vizi manifesti della valutazione discrezionale, tra cui illogicità, irragionevolezza e carenze istruttorie o motivazionali.

  • artt. 2, 3, 7, 9, 10 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, si deve ritenere che il ricorso è infondato, poiché il provvedimento impugnato risulta essere sufficientemente motivato laddove fa riferimento all'esistenza di una situazione di reale conflittualità in atto nella sfera familiare del ricorrente nonché nei rapporti di vicinato.

    Il diniego soddisfa l'obbligo di motivazione quando individua la concreta situazione di conflittualità familiare e di vicinato posta a fondamento della prognosi di inaffidabilità; nel caso deciso, le doglianze procedimentali non hanno dimostrato un difetto invalidante.

  • art. 27 Cost.

    La valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato (da qui l'irrilevanza del principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost.), presupponendo esclusivamente la sussistenza di atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del ricorrente, tra cui l’accertata situazione di conflittualità tra soggetti, anche familiari, confinanti nel medesimo contesto territoriale.

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce una valutazione amministrativa preventiva del rischio: il diniego può basarsi su circostanze oggettive e soggettive sintomatiche di inaffidabilità senza accertamento di responsabilità penale.

  • art. 97 Cost.

    La valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato (da qui l'irrilevanza del principio costituzionale di cui all'art. 27 Cost.), presupponendo esclusivamente la sussistenza di atipiche circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente e logicamente sintomatiche della mancata affidabilità del ricorrente, tra cui l’accertata situazione di conflittualità tra soggetti, anche familiari, confinanti nel medesimo contesto territoriale.

    Nel caso concreto il richiamo all'esigenza preventiva e alle circostanze di conflittualità ha condotto il giudice a escludere che il diniego fosse frutto di un esercizio illegittimo della discrezionalità amministrativa; la norma costituzionale era invocata dal ricorrente ma il passaggio non ne elabora un autonomo principio.

Massime di principio

  • Il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi hanno funzione preventiva e cautelare: non richiedono la prova di un abuso effettivo né l'accertamento di una responsabilità penale, essendo sufficiente una prognosi attendibile di possibile abuso.
  • Nella valutazione dell'affidabilità ai fini del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare fatti e situazioni personali non penalmente rilevanti e il contesto familiare e sociale del richiedente, valutandoli complessivamente e non in modo atomistico, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
  • Una situazione protratta di conflittualità familiare o di vicinato, quando il richiedente non ne sia estraneo, può costituire elemento sintomatico idoneo a fondare la prognosi di inaffidabilità e il diniego del porto d'armi, anche in assenza di un abuso già verificatosi.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi di inaffidabilità formulata dall'autorità di pubblica sicurezza non sostituisce la valutazione amministrativa e si limita a verificare l'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria o difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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