Cassazione Penale, Sentenza n. 05148/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra varie sentenze per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente contestava che le condotte indicate (soprattutto quelle relative ai punti 1-3) dovessero considerarsi parte dello stesso disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p., rilevando omogeneità delle condotte e contiguità spazio-temporale e affermando che la loro dispersione geografica dimostrerebbe al contrario che gli assegni erano già nella sua disponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia fornito una motivazione logica e ancorata a fatti (date di emissione e di incasso degli assegni, distanza temporale e spaziale tra i fatti, incidenza del modus vivendi) che giustificava il rifiuto di riconoscere un unico disegno criminoso. La Corte ha inoltre richiamato il principio di diritto secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.) e ha sottolineato il limite della cassazione a sindacare valutazioni di fatto non viziati da errori logici. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la continuazione tra reati stabilendo che per riconoscere un medesimo disegno criminoso è necessario che, al momento del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Norma che definisce il reato di ricettazione; déscrive le fattispecie oggetto delle sentenze confrontate ai fini della continuazione.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato: dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 81 c.p.; disciplina i vizi deducibili in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone limiti di sintesi e contenuto al ricorso in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti necessari alla motivazione come richiesto.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma a titolo di ammenda.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 28659/2017)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita) e che la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione fra reati è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; non basta l'omogeneità delle condotte.
- Date di emissione e di incasso di titoli (o altri elementi fattuali analoghi) possono essere decisive per stabilire il momento dell'ideazione e quindi l'esistenza o meno di un disegno criminoso unitario.
- La contiguità spaziale e temporale è un indicatore importante: reperti che mostrino dispersione geografica o intervalli temporali apprezzabili possono ostare al riconoscimento della continuazione, salvo argomentazione contrario fondata su altri indici di sistematicità.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo congruo e ancorato a fatti quando si discosta da precedenti ordinanze unificatrici adottate in sede di cognizione; tale motivazione deve essere logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- In sede di cassazione la valutazione dei fatti non può essere riformata se la motivazione di merito è logica e priva di errori di diritto: il ricorrente deve indicare specifici vizi di legge o contraddizioni logiche, non una lettura alternativa dei fatti.
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