Ordinanza n. 5/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-Quater) n. 5839/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione della decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente tecnico dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione, anziché dalla data di vacanza dell’organico
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo la violazione dell’art. 20-quater del d.P.R. n. 337/1982, del bando e del decreto del Capo della Polizia, nonché eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, lesione del legittimo affidamento e violazione degli artt. 3, 51, 76 e 97 Cost. La controversia riguarda i vincitori dei concorsi straordinari per vice sovrintendente tecnico banditi negli anni 2017, 2018 e 2019, ai quali l’Amministrazione ha applicato la disciplina introdotta dall’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018, fissando la decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla conclusione del corso di formazione. Gli appellanti sostengono invece che dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento del bando, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vacanza organica, o almeno dal 1° gennaio 2017. Hanno inoltre dedotto che il diverso trattamento rispetto ai vincitori dei concorsi ordinari e rispetto ad altri appartenenti al ruolo tecnico violerebbe i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. La Sezione aveva già respinto, con sentenza non definitiva, i motivi diversi da quello concernente il rigetto della questione di costituzionalità; con la presente ordinanza esamina tale questione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 126/2018, nella parte in cui, modificando l’art. 2, comma 1, lett. ll), del d.lgs. n. 95/2017, non consente la retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica delle nomine dei vice sovrintendenti tecnici vincitori dei concorsi degli anni 2017, 2018 e 2019 al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata accertata la carenza di organico, o in subordine al 1° gennaio 2017. La norma è testualmente chiara nell’escludere il principio dell’annualità e non consente un’interpretazione costituzionalmente orientata. La rilevanza deriva dal fatto che, ove la disposizione fosse dichiarata incostituzionale nella parte censurata, le domande degli appellanti risulterebbero fondate. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio ravvisa un possibile contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. La differenza tra concorso ordinario e procedura straordinaria, pur concernendo modalità selettive diverse, non sembra giustificare una diversa decorrenza degli effetti della medesima promozione a una qualifica superiore. Una volta conseguita la qualifica, le differenti modalità di accesso non sembrano legittimare una posizione deteriore per i vincitori delle procedure straordinarie, che subiscono conseguenze sull’anzianità di ruolo, sulle successive progressioni, sull’eventuale direzione di uffici e sul trattamento economico. Il regime censurato può inoltre determinare che chi accede successivamente alla medesima qualifica mediante concorso ordinario benefici di una decorrenza giuridica anteriore rispetto a chi già possedeva la qualifica in forza del concorso straordinario. Tale possibile scavalcamento appare incompatibile con uguaglianza, imparzialità e buon andamento, anche alla luce dei principi richiamati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 224/2020 e n. 75/2024. La Sezione esclude invece la non manifesta infondatezza rispetto agli artt. 24, 51, 76 e 113 Cost., ritenendo che la disposizione non incida sul diritto di difesa, non introduca una discriminazione riconducibile all’art. 51, sia stata adottata nell’ambito della delega legislativa e non limiti il controllo giurisdizionale. Il giudizio è sospeso e gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale; ogni ulteriore statuizione, comprese quelle sulle spese, è riservata.
Norme richiamate
art. 20-quater d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337
È richiamato dagli appellanti quale fondamento della decorrenza giuridica collegata alla vacanza dell’organico; la questione interpretativa è stata già definita dalla Sezione nei motivi diversi da quello costituzionale.
art. 2, comma 1, lett. ll), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
alla copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico [...] I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019 [...] conseguono la nomina [...] con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale.
La disposizione, nel testo modificato, stabilisce la decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del corso e non prevede la retrodatazione al momento della vacanza dell’organico.
art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126
È la disposizione censurata, nella parte in cui ha modificato la disciplina della decorrenza delle nomine dei vice sovrintendenti tecnici per i concorsi degli anni 2017, 2018 e 2019.
art. 3, commi primo e secondo, Costituzione
È assunto quale parametro per verificare la possibile disparità di trattamento tra vincitori di procedure ordinarie e straordinarie che conducono alla medesima qualifica, nonché il possibile scavalcamento derivante dalla diversa decorrenza giuridica.
art. 97, comma secondo, Costituzione
È assunto quale parametro collegato ai principi di imparzialità e buon andamento, potenzialmente lesi dal diverso trattamento nella decorrenza della medesima qualifica.
art. 51 Costituzione
La Sezione esclude la non manifesta infondatezza della censura, ritenendo che la disciplina stabilisca regole uniformi di inquadramento e progressione.
art. 76 Costituzione
La Sezione ritiene non manifestamente fondata la censura di eccesso di delega, poiché la disciplina rientra nell’oggetto e nei criteri direttivi della delega sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia.
art. 134 Costituzione
Richiamato quale fondamento della competenza della Corte costituzionale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato per la rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Quando procedure ordinarie e straordinarie conducono alla medesima qualifica superiore e, una volta completate, assolvono alla medesima funzione di selezione e progressione del personale, la sola diversità delle modalità di accesso non giustifica necessariamente una diversa decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina.
- Una disciplina che attribuisca ai vincitori di procedure successive una decorrenza giuridica anteriore rispetto a quella riconosciuta a soggetti che avevano già conseguito la medesima qualifica mediante una procedura precedente può determinare uno scavalcamento irragionevole, rilevante ai fini degli artt. 3 e 97 Cost.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante quando l’eventuale declaratoria di illegittimità della norma applicata rimuoverebbe l’ostacolo normativo all’accoglimento delle domande proposte nel giudizio principale.
- Quando il tenore letterale della disposizione esclude espressamente una determinata decorrenza retroattiva, non è praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata che introduca quella decorrenza in via ermeneutica.
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