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Ordinanza

Ordinanza n. 2/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto di rigetto del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma il 14/11/2017 e notificato il 14/11/2017;

Giustizia amministrativa201801523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma e notificato il 14 novembre 2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio principale aveva a oggetto l’impugnazione del diniego del titolo di viaggio per stranieri adottato dalla Questura di Roma. Il ricorso è stato respinto con una precedente sentenza del TAR Lazio. L’ordinanza in esame riguarda esclusivamente l’istanza del difensore, ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, volta alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta nel giudizio, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

Il TAR ha ritenuto equa e proporzionata all’impegno professionale e all’esito del giudizio la liquidazione dei compensi secondo i valori minimi per la fase di studio (€ 978,00), la fase introduttiva (€ 675,00) e la fase cautelare (€ 910,00), per un compenso tabellare complessivo di € 2.563,00. Applicando la riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, ha liquidato in favore del difensore € 1.281,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA dovuti per legge. La liquidazione è riferita al grado di giudizio definito con il rigetto del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Impone, nel caso considerato, la riduzione del 50% del compenso tabellare per l’attività difensiva svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo liquida al difensore i compensi con decreto o ordinanza motivata, valutando l’attività concretamente svolta, l’impegno richiesto e l’esito del giudizio.
  • Quando il giudizio è stato definito con il rigetto del ricorso, la liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere determinata sui valori minimi delle singole fasi processuali, con applicazione della riduzione del 50% prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, oltre agli accessori di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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