Ordinanza n. 14/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento dell’individuato Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. prot. nr. -OMISSIS- del 14.08.2025, con il quale – all’esito dell’intervenuta decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – è stato nuovamente negato l'accesso alla documentazione richiesta inerente agli accertamenti compiuti in data 30.09.2024 presso l'individuato allevamento di animali oggetto di investigazione; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO - del diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti ed ai documenti richiesti con la menzionata istanza e per la condanna dell’intimato Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. all'esibizione ed al rilascio di copia dei medesimi atti e documenti entro un termine non superiore a trenta giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo diniego di accesso alla documentazione relativa agli accertamenti compiuti il 30 settembre 2024 presso un allevamento di animali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.a., un ricorso per l'annullamento del nuovo diniego di accesso adottato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. il 14 agosto 2025, intervenuto all'esito di una precedente decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti e la condanna dell'amministrazione all'esibizione e al rilascio di copia degli stessi entro trenta giorni. Nel corso dell'esame camerale, il TAR ha rilevato che il soggetto indicato nel ricorso come controinteressato non sembrava coincidere con l'ulteriore soggetto coinvolto come controinteressato dall'amministrazione nel procedimento di accesso e nel successivo procedimento davanti alla Commissione per l'accesso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso né ha valutato la legittimità del diniego. Rilevata l'incertezza sull'identità del controinteressato effettivamente coinvolto nel procedimento amministrativo e nel procedimento davanti alla Commissione per l'accesso, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto. Ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificargli il ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Norme richiamate
azione proposta ai sensi dell’art. 116, co. 1, c.p.a.
La controversia sull'accesso è trattata secondo il rito speciale previsto dalla disposizione; nel caso concreto il giudizio non è stato ancora definito perché è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, qualora dagli atti emerga che il controinteressato evocato nel ricorso non coincide con quello effettivamente individuato e coinvolto dall'amministrazione nel procedimento di accesso, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto corretto prima di decidere la domanda.
- Quando è disposta l'integrazione del contraddittorio nel giudizio sull'accesso, il ricorrente deve notificare il ricorso al controinteressato individuato dal giudice entro il termine assegnato, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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