Sentenza n. 1670/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 a-prile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brescia di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti i criteri di assegnazione del budget e dei sotto-budget per l'anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata operante sulla base di un contratto con l’ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024, nonché gli atti applicativi e il contratto stipulato con l’ATS Brescia, nella parte relativa alla determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale sulla base del valore contrattualizzato nel 2023 e nella parte concernente l’abbattimento dell’esubero di produzione rispetto al sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura destinate ai cittadini fuori regione. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori previsioni della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, riguardanti il finanziamento delle prestazioni ambulatoriali oltre determinate soglie, l’incremento del sotto-budget per le prestazioni rese a cittadini fuori regione e l’eventuale riallocazione delle risorse non utilizzate per lo screening. Ha inoltre impugnato in via incidentale le D.G.R. nn. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e XII/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di ridurre il budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità articolati in specifiche censure, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR, preso atto che la Segreteria aveva informato le parti della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione e che il difensore della ricorrente aveva dichiarato a verbale, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Non vi è stata, quindi, alcuna valutazione nel merito della legittimità degli atti di programmazione sanitaria impugnati. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della causa finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
È richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale relativa alla definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo dichiara improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta mediante fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; ove emerga il venir meno dell’interesse, la controversia deve essere definita in rito senza esame delle censure di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati e comporta la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
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