Cassazione Civile, Ordinanza n. 23628/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa della cassa previdenziale di ottenere dal geometra il pagamento dei contributi minimi per gli anni 2009-2012. I giudici di merito avevano escluso il dovuto, ritenendo che l'interessato fosse in quel periodo lavoratore dipendente di un'impresa edile, già iscritto alla gestione obbligatoria INPS tramite il datore di lavoro, e che la sua attività libero-professionale non fosse stata continuativa. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla previdenza dei geometri e del proprio statuto, sostenendo che l'obbligo contributivo minimo non dipende dall'esercizio continuativo della professione ma dall'iscrizione all'albo; con il secondo ha dedotto la violazione della normativa sulla privatizzazione e delegificazione delle casse professionali, oltre all'art. 38 Cost. e allo statuto della cassa, affermando che la disciplina vigente rende sufficiente l'iscrizione all'albo per far sorgere l'obbligo di contribuzione minima, anche se l'attività professionale è occasionale e non produce reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati alla luce del principio già affermato in precedenti decisioni. Ha ribadito che, per le casse previdenziali privatizzate e in particolare per la cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e per il pagamento del contributo minimo, restando irrilevanti sia l'occasionalità dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito. Di conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 1 l. 37/1967
richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell'obbligo contributivo dei geometri.
richiamati per sostenere che l'obbligo di contribuzione minima discende dall'iscrizione all'albo e non dalla continuità dell'attività.
richiamati come disciplina di privatizzazione delle casse professionali e del loro potere regolamentare.
art. 5 Statuto della Cassa
invocato come normativa di rinvio rilevante per la determinazione degli obblighi contributivi.
richiamato in relazione al quadro di delegificazione e alla legittimità del sistema contributivo minimo.
art. 38 Cost.
richiamato a sostegno della compatibilità costituzionale della disciplina contributiva delle casse privatizzate.
indicato per la trattazione camerale con proposta ritualmente comunicata alle parti.
Massime di principio
- In tema di casse previdenziali privatizzate, l'iscrizione all'albo professionale può costituire, in base al regolamento dell'ente, il presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento del contributo minimo.
- Ai fini del contributo minimo dovuto a una cassa professionale privatizzata, non assumono rilievo né l'occasionalità dell'esercizio della professione né la mancata produzione di reddito, se il regolamento adottato nel quadro della normativa di privatizzazione e delegificazione prevede diversamente.
- Quando la decisione di merito subordina l'obbligo contributivo a requisiti non richiesti dalla disciplina regolamentare vigente, la sentenza va cassata per violazione di legge.
- La normativa sulle casse professionali privatizzate deve essere letta in coerenza con i principi della l. n. 335/1995, che consentono interventi regolamentari finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.
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