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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22210/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per tentato omicidio, detenzione e porto di arma da guerra e rissa aggravata. Il ricorrente contestava la qualificazione come tentato omicidio sostenendo l'assenza dell'animus necandi (chiedeva la derubricazione in lesioni personali o, in subordine, riconoscimento della legittima difesa putativa o dell'eccesso colposo di legittima difesa). Sosteneva inoltre che l'azione fosse stata compiuta per difendere la sorella e che il colpo fosse stato esploso d'impeto e senza volontà di uccidere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente riproponesse le stesse doglianze di merito già trattate in appello senza affrontare i profili di diritto richiesti per la cassazione. Ha confermato che la legittima difesa non è applicabile ai partecipanti a una rissa e che, sulla base del materiale probatorio (presa d'atto dell'ammissione dello sparo da breve distanza, micidialità dell'arma, colpo esploso all'addome ad altezza d'uomo, gravissime lesioni riportate dalla vittima, comportamento di chiara offensività consistente nell'allontanarsi per munirsi dell'arma), la qualificazione come tentato omicidio era adeguatamente motivata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 588, comma 2, cod. pen.

    art. 588, comma 2, cod. pen.

    La Corte richiama il principio per cui la scriminante della legittima difesa non è configurabile per il partecipante a una rissa; i corrissanti accettano la situazione di pericolo reciproco e quindi la reazione offensiva non è necessitata.

  • art. 52 cod. pen. (legittima difesa)

    Applicata implicitamente: la legittima difesa richiede necessità e proporzionalità della reazione; la Corte ha escluso la scriminante per carenza di necessità e sproporzione, oltre che per la partecipazione alla rissa.

  • art. 575 e art. 56 cod. pen. (omicidio e tentativo)

    Richiamati implicitamente per la qualificazione del reato come tentato omicidio: la Corte valuta il dolo rispetto al momento della condotta e l'idoneità concreta dell'azione (uso di arma micidiale, distanza ravvicinata, colpo all'addome) come elementi indicativi del dolo o, quanto meno, del dolo eventuale idoneo a sostenere la qualificazione.

Massime di principio

  • La partecipazione volontaria a una rissa rende difficilmente riconoscibile la legittima difesa: chi prende parte a un contrasto accetta il rischio derivante dalla situazione conflittuale e non può poi invocare la scriminante per atti offensivi posti nel corso della rissa.
  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito o della prova: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito sono inammissibili.
  • L'uso di un'arma 'micidiale', lo sparo da breve distanza e il colpo indirizzato a zone vitali costituiscono elementi forti per ritenere il dolo (o comunque l'idoneità concreta della condotta a cagionare la morte) e possono giustificare la qualificazione come tentato omicidio.
  • Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) è necessario dimostrare la sussistenza di un pericolo attuale, concreto e inevitabile e la proporzionalità della reazione; la mera affermazione soggettiva non basta, specialmente se il reo si è allontanato per procurarsi un'arma.
  • L'ipotesi dell'errore di mira che trasformi un atto intenzionale in atto non intenzionale richiede elementi probatori specifici e non può essere assunta sulla base di semplici congetture se l'imputato ha ammesso di aver sparato a breve distanza.
  • Un ricorso meramente rivisitativo e ripetitivo delle argomentazioni di appello espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'eventuale condanna per spese e ammende per profili di colpa nella proposizione del gravame.

Testo integrale

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