Cassazione Penale, Ordinanza n. 04065/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Con il ricorso principale ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento del fatto, sostenendo che i giudici di merito avessero ricostruito erroneamente la vicenda storica; 3) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, assumendo l'insussistenza del dolo. È stato inoltre depositato un motivo aggiunto. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in cassazione; li ha anche considerati inammissibili per difetto di specificità, in quanto mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il relativo tema del dolo non risultava devoluto con specificità in appello, che aveva riguardato solo la sussistenza oggettiva del reato e l'obbligo di tenuta delle scritture contabili. L'inammissibilità del ricorso principale si è estesa anche al motivo aggiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Venezia. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo che tutte le censure fossero inammissibili o manifestamente infondate perché volte a sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto, già adeguatamente esaminato dai giudici di merito, oppure perché nuove e non specificamente devolute in appello.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall.
richiamato quale base della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva
richiamato nel capo d'imputazione per la disciplina aggravatoria/concorsuale della bancarotta
richiamato nel capo d'imputazione per la responsabilità penale in ambito societario fallimentare
richiamato per affermare che non possono proporsi in cassazione questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo eccezioni di legge
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla sola prospettazione di una ricostruzione alternativa e, per il ricorrente, più favorevole dei fatti, se ciò implica una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che ripropongono in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni che non siano state devolute con la necessaria specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
- Quando la motivazione di merito spiega in modo coerente il ruolo svolto dall'imputato e la durata di tale ruolo, la censura che mira a contestare tali accertamenti di fatto non è scrutinabile come vizio di legittimità.
Come è indicizzato
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