Cassazione Penale, Sentenza n. 13921/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che, in funzione di riesame, aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero (5 novembre 2025, eseguito l'11 novembre 2025) avente ad oggetto, tra l'altro, strumenti e archivi informatici. L'impugnazione si fondava su due censure principali: (i) violazioni della normativa processuale (artt. 247, 348, 354, 355 c.p.p.), con particolare riferimento al divieto di sequestro esplorativo e al mancato rispetto del principio di proporzionalità (art. 252 e ss. c.p.p.) nella misura, modalità e tempi del sequestro dei dati digitali; (ii) vizi di motivazione del provvedimento impugnato, dedotti in termini generici e promiscui ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il Tribunale per il riesame aveva ampiamente motivato (pagine 8 e seguenti) la necessità di acquisire dati informatici per comprovare l'ipotesi di riciclaggio correlata a reato associativo di tipo mafioso, avendo il sequestro avuto fonte nel decreto del Pubblico Ministero e non in iniziativa autonoma della Polizia giudiziaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il decreto del P.M. deve illustrare le ragioni della necessità di un sequestro esteso o, in alternativa, indicare i criteri di selezione e perimetrazione temporale dei dati, ma ha precisato che non è sempre necessario fissare nel decreto il termine esatto per le operazioni di estrapolazione e analisi dei dati digitali, dovendo essere possibile contestare successivamente l'eccessiva durata mediante istanza di restituzione (art. 262 c.p.p.). Il motivo è inoltre carente di specificità in ordine alla durata del sequestro e la ricorrente non aveva chiesto la restituzione ex art. 262. Il secondo motivo è stato dichiarato non deducibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e, peraltro, formulato in modo promiscuo e generico rispetto alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma invocata come base del decreto di sequestro adottato dal Pubblico Ministero; il sequestro è stato ritenuto legittimo e rituale quando adottato tramite decreto motivato del P.M.
artt. 247, 348, 354, 355 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa per censurare modalità e presunti vizi del sequestro; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero specifiche né idonee a dimostrare violazioni tali da giustificare l'annullamento.
art. 252 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in tema di principio di proporzionalità tra strumento ablatorio e fine investigativo; la Corte ha confermato che il decreto del P.M. deve motivare la necessità dell'estensione o indicare criteri di selezione dei dati, pur non imponendo sempre termini precisi di durata già nella fase genetica.
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per vizi di motivazione; la Corte ha rilevato che il ricorso riportava tale censura in modo promiscuo e generico, senza la specificità richiesta.
Richiamato in relazione alla non deducibilità di talune censure nella sede di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui avrebbe dovuto essere proposto secondo le forme previste da questa norma.
Norma richiamata come rimedio processuale per contestare l'eccessiva durata del sequestro mediante istanza di restituzione; la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva esperito tale rimedio prima di proporre il ricorso.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda (euro 3.000) a carico della parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici può essere legittimamente disposto tramite decreto del Pubblico Ministero, purché il decreto motivi la necessità di una acquisizione estesa oppure specifichi i criteri di selezione e la perimetrazione temporale dei dati oggetto di ricerca.
- Il principio di proporzionalità vincola lo strumento ablatorio al fine investigativo, ma non impone che il Pubblico Ministero indichi sempre nel decreto termini esatti e inderogabili per le operazioni tecniche di estrazione e analisi dei dati; la parte interessata può usare l'istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. per contestare successivamente l'eccessiva durata.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure devono essere specifiche e formulate secondo le previsioni di legge: la violazione di legge è il tipo di motivo ammissibile ex art. 325 c.p.p., mentre i vizi di motivazione richiedono la forma e la specificità della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; l'ermeneutica promiscua o generica porta all'inammissibilità.
- Prima di impugnare per cassazione, il difensore dovrebbe esperire i rimedi procedurali disponibili (es. istanza di restituzione ex art. 262) e documentare con precisione la durata e gli eccessi contestati relativi alla conservazione e all'analisi dei dati digitali.
- La carenza di specificità nelle censure processuali può non solo determinare l'inammissibilità del ricorso, ma anche l'obbligo di rifondere le spese e, se sussistono elementi di colpa, il pagamento di ammende a favore della Cassa delle ammende.
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