Cassazione Penale, Ordinanza n. 13498/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua istanza di semilibertà in relazione alla pena detentiva da espiare, indicata in scadenza al 16 giugno 2022. Dal testo emerge che il ricorso non censurava specifici passaggi logico-giuridici del provvedimento impugnato, ma mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti per la concessione del beneficio. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto incompleto il percorso trattamentale del condannato, rilevando che non aveva ancora avviato una revisione critica del vissuto criminale e che non aveva beneficiato di permessi premio; sulla base di tali elementi aveva giudicato la semilibertà non idonea alle esigenze di prevenzione speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non fossero dirette a evidenziare vizi specifici dell'ordinanza impugnata, ma solo a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato il rigetto della richiesta di semilibertà disposto dal Tribunale di sorveglianza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro tremila.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione di un beneficio penitenziario.
- Il giudizio sulla semilibertà richiede una valutazione della personalità del condannato e del suo percorso trattamentale; l'assenza di una revisione critica del vissuto criminale e la mancata fruizione di strumenti premiali possono fondare il rigetto dell'istanza.
- Quando il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione coerente con le risultanze acquisite e il ricorso non individua specifici vizi, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →