Cassazione Penale, Ordinanza n. 07876/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità per sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni procedibili d'ufficio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 21/02/2024. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) dedotta erronea applicazione degli artt. 605, 628, 610 e 393 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti dovessero essere riqualificati dal sequestro di persona e dalla rapina nei diversi reati di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (2) contestazione della ricostruzione probatoria in punto di responsabilità per sequestro di persona e rapina; (3) dedotta erronea applicazione degli artt. 582 e 585 c.p. e vizio di motivazione sulla procedibilità d'ufficio del reato di lesioni; (4) dedotta erronea applicazione dell'art. 168-bis, comma 1, c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della contestazione del sequestro di persona; la Corte ribadisce che il reato tutela la libertà di movimento della persona offesa.
Richiamato ai fini della contestazione della rapina; la Corte afferma che il profitto ingiusto può consistere in qualsiasi utilità perseguita mediante impossessamento con violenza o minaccia.
Richiamato dal ricorrente nella richiesta di riqualificazione; la Corte richiama la distinzione tra violenza privata e sequestro di persona.
Richiamato dal ricorrente nella richiesta di riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Richiamato in relazione al reato di lesioni contestato.
Applicato quale aggravante delle persone riunite, da cui deriva la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni nel caso concreto.
La Corte conferma il diniego dei lavori di pubblica utilità ritenendoli non applicabili in presenza della rapina aggravata ritenuta in sentenza.
Massime di principio
- Il sequestro di persona si distingue dalla violenza privata perché il primo incide sulla libertà di movimento della vittima, mentre la seconda lede soltanto la libertà psichica di autodeterminazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la richiesta di privilegiare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella logicamente e coerentemente motivata dal giudice di merito.
- Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto può consistere in qualunque utilità o soddisfazione che l'agente intenda trarre, anche non immediatamente, purché la sottrazione della cosa mobile altrui avvenga mediante violenza o minaccia.
- Il reato di lesioni è procedibile d'ufficio quando risulti sussistente l'aggravante prevista dall'art. 585 c.p., come nel caso delle persone riunite.
- La richiesta di misure alternative o benefici incompatibili con la gravità del reato ritenuto in sentenza può essere legittimamente rigettata quando la qualificazione giuridica accertata ne escluda l'applicabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →