Cassazione Penale, Ordinanza n. 09139/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi 6 di reclusione per avere, nella qualità di custode giudiziario e committente delle opere, violato i sigilli apposti su un manufatto e proseguito lavori edilizi. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non risultava compresa nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, sicché era stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità e quindi tardivamente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti attenga al merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, come nel caso di specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione unitaria del reato contestato
norma incriminatrice per la violazione dei sigilli apposti dall'autorità
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non dedotta tempestivamente in appello e quindi non esaminabile per la prima volta in cassazione
parametro di valutazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, riservato al merito
previsto per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
non citato
richiamato implicitamente quale veicolo dei motivi di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello; il ricorrente deve contestare specificamente l'eventuale incompletezza o inesattezza della ricostruzione dei motivi di gravame compiuta dalla sentenza impugnata.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua, anche se sintetica, ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
- La censura di legittimità che miri soltanto a ottenere una diversa ponderazione delle circostanze o della tenuità del fatto, senza denunciare reali vizi logico-giuridici della motivazione, è inammissibile.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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