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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30587/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato contro una decisione della Corte d'appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. La fattispecie concreta riguarda il delitto di evasione. Nel ricorso si deduceva, in termini generici, l'omesso calcolo della continuazione nel trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, in presenza di sentenza di concordato in appello, sono ammissibili soltanto censure sulla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra richiesta e decisione del giudice, oppure sull'eventuale applicazione di una pena illegale; il motivo proposto non rientrava in tali limiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, trattandosi di sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., i motivi di ricorso sono circoscritti alle sole questioni relative alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice e alla legalità della pena. La doglianza sull'omesso calcolo della continuazione è stata ritenuta estranea a tali ambiti e, per di più, smentita dal contenuto della sentenza di appello. Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di concordato in appello limita i motivi di ricorso per cassazione alle questioni sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità tra accordo e decisione e sulla eventuale pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili censure di merito estranee ai limiti legali del sindacato, come contestazioni sul trattamento sanzionatorio non riconducibili a pena illegale.
  • Sono ammissibili soltanto doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra richiesta e decisione del giudice e alla legittimità della pena applicata.
  • La deduzione di un vizio deve essere specifica e coerente con il contenuto della sentenza impugnata; doglianze generiche o smentite dal testo della decisione non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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