Cassazione Civile, Sentenza n. 30908/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'estinzione; la Corte ha inoltre deciso di non porre le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, pur avendo la facoltà di farlo ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 116/2024 della Corte d'Appello di Venezia. Successivamente, con atto del 29/10/2025, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, determinando la cessazione dell'impugnazione di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando estinto il procedimento.
La norma consente alla Corte, in caso di estinzione per rinuncia, di porre le spese a carico del ricorrente che ha dato causa; nella fattispecie la Corte ha esercitato la discrezionalità in senso contrario e non ha addebitato le spese al ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità: l'impugnazione cessa e la decisione della corte di merito resta efficace.
- Il resistente (parte soccombente in primo grado che vede ritirato il ricorso) conserva il vantaggio della pronuncia impugnata; la rinuncia rafforza l'efficacia della sentenza di merito.
- La Corte può, ma non è obbligata, di addebitare le spese processuali al ricorrente che ha rinunciato (art. 391, comma 2, c.p.c.); la decisione è rimessa alla discrezionalità della Corte, che valuta le circostanze del caso.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare conseguenze pratiche: esecuzione della decisione impugnata, impatti sulla liquidazione o procedure concorsuali della società, e possibile responsabilità per spese processuali.
- La rinuncia deve essere formalizzata con atto valido e tempestivamente comunicato alle parti e alla Corte per produrre l'effetto di estinzione; il momento della rinuncia può influire su eventuali spese o su provvedimenti già adottati nel procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30843/2025 del 25/11/2025
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30845/2025 del 25/11/2025
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30847/2025 del 25/11/2025
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30850/2025 del 25/11/2025
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30852/2025 del 25/11/2025
- Sentenza civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 30855/2025 del 25/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →