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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30908/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'estinzione; la Corte ha inoltre deciso di non porre le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, pur avendo la facoltà di farlo ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 116/2024 della Corte d'Appello di Venezia. Successivamente, con atto del 29/10/2025, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, determinando la cessazione dell'impugnazione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando estinto il procedimento.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    La norma consente alla Corte, in caso di estinzione per rinuncia, di porre le spese a carico del ricorrente che ha dato causa; nella fattispecie la Corte ha esercitato la discrezionalità in senso contrario e non ha addebitato le spese al ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità: l'impugnazione cessa e la decisione della corte di merito resta efficace.
  • Il resistente (parte soccombente in primo grado che vede ritirato il ricorso) conserva il vantaggio della pronuncia impugnata; la rinuncia rafforza l'efficacia della sentenza di merito.
  • La Corte può, ma non è obbligata, di addebitare le spese processuali al ricorrente che ha rinunciato (art. 391, comma 2, c.p.c.); la decisione è rimessa alla discrezionalità della Corte, che valuta le circostanze del caso.
  • Prima di rinunciare è opportuno valutare conseguenze pratiche: esecuzione della decisione impugnata, impatti sulla liquidazione o procedure concorsuali della società, e possibile responsabilità per spese processuali.
  • La rinuncia deve essere formalizzata con atto valido e tempestivamente comunicato alle parti e alla Corte per produrre l'effetto di estinzione; il momento della rinuncia può influire su eventuali spese o su provvedimenti già adottati nel procedimento.

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