Cassazione Civile, Sentenza n. 30843/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva chiesto la definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 136/2018) sulla base della sentenza di primo grado favorevole (CTP Milano n. 3327/2018). Dopo la pubblicazione di una sentenza di appello sfavorevole (CTR n. 1670/2019) la società aveva comunque depositato l'istanza di definizione il 29.05.2019 e versato la prima rata. La CTR aveva ritenuto l'istanza intempestiva (presentata dopo la sentenza di appello) e aveva escluso l'effetto estintivo della definizione rispetto ad altri procedimenti relativi ad annualità successive. Questioni sollevate: validità e tempestività dell'istanza di definizione presentata dopo la pubblicazione della sentenza di appello ma prima della sua definitiva efficacia, prevalenza degli effetti della definizione su pronunce non passate in giudicato anteriori al 24.10.2018, rilevanza della sospensione del processo e dell'avvenuto pagamento integrale per il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo e quarto (assorbito il terzo), ha enunciato il principio di diritto secondo cui gli effetti della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma, prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018. Ha constatato che nel caso di specie: il ricorso di primo grado era stato notificato prima del 24.10.2018; l'unica pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore era la sentenza di primo grado favorevole; l'istanza di definizione e il pagamento della prima rata erano stati effettuati entro il 31.05.2019; l'Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto. Ne consegue che la definizione si era perfezionata e aveva effetto estintivo. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale (Sez. 2 Lombardia) perché valuti, in via incidentale, l'estinzione del giudizio relativo all'avviso T9B03DI05091/2017 e l'eventuale incidenza di tale estinzione sui procedimenti concernenti gli avvisi per le annualità successive non oggetto di definizione.
Norme richiamate
D.L. 23.10.2018 n. 119 (convertito con L. 11.12.2018 n. 136)
art. 6, commi 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12
Stabilisce condizioni e termini per la definizione agevolata: applicabilità alle controversie iniziate e non concluse con pronuncia definitiva alla data di presentazione; perfezionamento della definizione con la domanda e il pagamento (prima rata) entro il 31.05.2019; gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018; il diniego deve essere notificato entro termini stabiliti, altrimenti la fattispecie estintiva si considera integrata.
Cass. 14/06/2022, n. 19084
sentenza citata nella motivazione
Conferma che la mancata notifica del diniego dell'Agenzia entro il termine previsto determina l'integrazione della fattispecie estintiva prevista dalla definizione agevolata.
Cass. 17556/2025 e Cass. 24083/2018
sentenze citate nella motivazione
Precisano la distinzione tra il perfezionamento della definizione (ottenuto con domanda e pagamento tempestivo della prima rata) che estingue il processo e la declaratoria formale di cessazione della materia del contendere, che può essere emessa solo se risulta il pagamento integrale del debito rateizzato.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 è ammissibile se il ricorso di primo grado è stato notificato prima del 24.10.2018 e, al momento della presentazione dell'istanza, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
- La domanda e il pagamento della prima rata entro il 31.05.2019 perfezionano la definizione e producono effetto estintivo anche se la sentenza di appello è stata pubblicata prima della domanda ma non ancora divenuta definitiva.
- Gli effetti della definizione, una volta perfezionata, prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018; pertanto una sentenza d'appello pubblicata dopo tale data ma non ancora definitiva non impedisce la definizione.
- La mancata notifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del diniego della definizione entro il termine previsto (art. 6, comma 12) comporta che la definizione si consideri accolta e la fattispecie estintiva integrata.
- Il perfezionamento della definizione (domanda + prima rata) estingue il processo; tuttavia la formale declaratoria di cessazione della materia del contendere può richiedere la prova del pagamento integrale previsto dalla domanda rateale.
- Nei giudizi connessi (es. avvisi per annualità successive) il giudice deve valutare incidentalmente l'effetto estintivo della definizione su una controversia e la possibile incidenza sul restante oggetto del giudizio.
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