Cassazione Penale, Sentenza n. 19930/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata su loro richiesta, deducendo l'illegittimità della pena perché, a loro avviso, il G.i.p. non avrebbe dovuto procedere perché gli stessi fatti erano già stati oggetto di archiviazione (provvedimento del 5/12/2017) in altro procedimento. Sostengono quindi la violazione del divieto di "bis in idem" (art. 649 c.p.p.) e che la pena è "illegale" ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., con richiesta di annullamento in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi presentati ammissibili ma manifestamente infondati. Ha escluso l'identità del "medesimo fatto" tra il procedimento che portò all'archiviazione e quello relativo al fallimento della Deiulemar Shipping s.p.a.: diverso è il fallimento, diversa la compagine societaria e diverse le condotte contestate (nucleo fattuale distinto). Ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il divieto di nuovo giudizio per il "medesimo fatto"; la Corte interpreta "medesimo fatto" come identità del fatto nella sua struttura fattuale (condotta, evento, nesso di causalità), richiedendo un confronto caso per caso tra i nuclei storici contestati
Riferita dai ricorrenti come norma che dovrebbe impedire il prosieguo dell'azione penale in presenza di una decisione definitiva: la Corte ha ritenuto che il problema fosse più propriamente l'accertamento dell'"idem" previsto dall'art. 649 c.p.p.
"è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, emessa in relazione al medesimo fatto per il quale l'azione penale sia stata già esercitata in diverso procedimento ... risultando in tal caso illegale la pena applicata in violazione della preclusione di un secondo giudizio"
Consente il ricorso in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando ricorra una violazione del divieto di doppio giudizio per lo stesso fatto; la Corte ha confermato che il rimedio è ipoteticamente percorribile ma che va verificata la reale identità fattuale
Norma che disciplina l'iscrizione nel registro per specifiche ipotesi di reato nell'ambito dell'istruttoria; l'ordinanza di archiviazione adottata ai sensi di questa norma non ha, per la Corte, travolto l'azione penale per fatti diversi non contestati in quel procedimento
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese
art. 219 legge fallimentare (r.d. 16/03/1942, n.267)
Norma aggravante richiamata nei capi di imputazione per il danno patrimoniale di rilevante gravità; citata nella descrizione dei reati contestati nei procedimenti di merito
Massime di principio
- Per valutare un presunto "bis in idem" occorre confrontare il nucleo fattuale storico (condotta, evento, nesso di causalità) dei due procedimenti: non è sufficiente l'identità dell'area tematica o del gruppo societario
- Un provvedimento di archiviazione può costituire una "decisione definitiva" rilevante per il divieto di nuovo giudizio, ma solo se il fatto oggetto dell'archiviazione coincide sostanzialmente nel suo contenuto materiale con il fatto successivamente perseguito
- La mera richiamata o descrittiva menzione di fatti afferenti a una diversa società dello stesso gruppo non vale a determinare automaticamente la preclusione di successivi procedimenti riguardanti altre società o atti concretamente diversi
- La giurisprudenza della Corte EDU richiede un approccio casistico: si valuta se le condotte e il fatto materiale sono identici o sostanzialmente uguali; pertanto la decisione italiana deve comparare attentamente i "fatti storici" piuttosto che il solo inquadramento giuridico
- Il ricorso in Cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è disponibile quando si assume che la pena applicata sia "illegale" per violazione della preclusione di un secondo giudizio, ma la sua ammissibilità non esime dal concreto giudizio di identità fattuale, che può portare all'inammissibilità per manifesta infondatezza
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