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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14426/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che non doveva essere adottato alcun provvedimento sulle spese di lite, perché l'Agenzia delle Entrate non si era formalmente costituita in giudizio e non aveva svolto attività difensiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi incorporata dalla ricorrente, relativi a IRPEG/IRES, IRAP e IVA per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e concernenti operazioni infragruppo. Dopo una complessa sequenza di giudizi di merito, appelli e precedenti ricorsi per cassazione con rinvii, la società ha proposto un nuovo ricorso per cassazione affidato a nove motivi avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha depositato copia di un accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto tra le parti; la società ha quindi depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 48 del d.lgs. n. 546/1992

    La conciliazione fuori udienza intervenuta tra le parti comporta la cessazione della materia del contendere e consente la dichiarazione di estinzione del processo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti nel processo tributario determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
  • Quando l'accordo conciliativo è depositato in giudizio e la parte ricorrente chiede l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione.
  • In assenza di costituzione formale della parte resistente e di attività difensiva effettivamente svolta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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