Sentenza n. 762/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: della deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 del 20 giugno 2025, recante l'ammissione dei candidati alla procedura; del verbale della seduta del 29 luglio 2025 relativo allo svolgimento dei colloqui e alla valutazione dei curricula da parte della Commissione; dell'avviso pubblico del 29 luglio 2025 recante l'approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di -OMISSIS- di -OMISSIS-; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l'eventuale provvedimento di nomina della dott.ssa -OMISSIS- quale Direttore della predetta Struttura Complessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di ammissione, valutazione dei curricula e dei colloqui, approvazione della graduatoria e conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di una Struttura Complessa
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Azienda sanitaria aveva indetto una procedura per il conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore di una Struttura Complessa, da svolgersi mediante valutazione comparativa dei curricula e colloquio, secondo le Linee guida regionali. La ricorrente, classificata al quarto posto con 55,10/80, ha impugnato l'ammissione dei candidati, il verbale della Commissione e la graduatoria finale, deducendo: l'illegittima ammissione dei controinteressati, asseritamente privi della competenza specifica nell'introduzione e implementazione delle terapie cellulari CAR T, ritenuta requisito essenziale dal bando; la violazione dei criteri di valutazione dei titoli, illogicità e disparità di trattamento; un indice di parzialità della Commissione desunto dal saluto rivolto da una commissaria alla candidata poi risultata vincitrice. La ricorrente ha chiesto anche l'ammissione di una testimonianza scritta sull'episodio. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di interesse, considerato il quarto posto e il distacco di 16,45 punti dalla vincitrice, nonché l'inammissibilità di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali. L'Azienda ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando nel dispositivo tale esito come inammissibilità del ricorso, e ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisivo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui, anche dopo la riforma dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 operata dall'art. 20 della l. 118/2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso; pertanto non si applica l'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione. La maggiore procedimentalizzazione della selezione, la valutazione comparativa e la graduatoria vincolante non hanno modificato la natura della procedura ai fini del riparto di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La disciplina, anche nella versione modificata dalla l. 118/2022, regola una procedura procedimentalizzata per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, ma non configura un pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 20 l. 118/2022
Ha sostituito integralmente il comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, rafforzando la comparazione tra candidati e prevedendo criteri predeterminati, punteggi e graduatoria vincolante, senza trasformare la procedura in un pubblico concorso.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La previsione sulla giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali riguarda i concorsi per l'assunzione e non si applica al conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.
Non fonda la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, poiché la relativa procedura non è un pubblico concorso.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nei termini e con le modalità previste dalla norma, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, anche quando prevede criteri predeterminati, valutazione comparativa dei curricula, colloquio, attribuzione di punteggi e graduatoria vincolante, non costituisce un pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.
- Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa restano devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, e non al giudice amministrativo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
- La maggiore procedimentalizzazione della scelta e la riduzione della sua componente fiduciaria non sono sufficienti, da sole, a trasformare il conferimento di un incarico dirigenziale a personale già in servizio in una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione.
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