Cassazione Penale, Sentenza n. 41755/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avverso l'ordinanza del GIP che, all'esito dell'opposizione della persona offesa Nicola Clemente alla richiesta di archiviazione, aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero ordinando la formulazione dell'imputazione per il reato di furto nei confronti di Francesco Clemente. Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento per violazione delle norme sullo svolgimento dell'azione penale e per violazione delle garanzie connesse all'intervento e all'assistenza dell'indagato (art. 178 lett. c c.p.p.), sostenendo che non era mai stata effettuata la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza del GIP atto abnorme. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare Sez. U. n. 4319/2013) secondo la quale il GIP non può ordinare l'imputazione coatta nei confronti di persona non indagata né per reati diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione; in tali ipotesi il giudice deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per il seguito.
Norme richiamate
Il GIP, nel procedimento di opposizione all'archiviazione, non può sostituirsi al Pubblico Ministero formulando imputazioni coatte; se sussistono elementi nuovi deve ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 e lasciare al P.M. l'iniziativa dell'azione penale.
Riguarda l'intervento e l'assistenza dell'indagato: la pronuncia richiama la necessità di rispettare le garanzie difensive e i limiti procedurali connessi all'iniziativa del P.M., che non possono essere elusi da un ordine di imputazione emesso dal GIP nei confronti di un non indagato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (dep. 2014)
Stabilisce che costituisce atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui il P.M. aveva richiesto l'archiviazione; in tali casi il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
Massime di principio
- Il GIP non può ordinare l'imputazione coatta nei confronti di una persona che non risulta iscritta nel registro delle notizie di reato: in caso di elementi nuovi deve disporre l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. e rimandare all'iniziativa del P.M.
- Un provvedimento del GIP che formuli imputazioni contro non indagati o per reati non prospettati dal P.M. è 'atto abnorme' e può essere annullato dalla Cassazione, con trasmissione degli atti alla Procura per il prosieguo.
- Le garanzie processuali dell'indagato (intervento e assistenza ex art. 178 c.p.p.) non possono essere eluse da provvedimenti che determinano un'imposizione dell'azione penale senza la previa iscrizione e valutazione da parte del P.M.
- La Procura mantiene l'autonomia dell'iniziativa penale: il ruolo del GIP è limitato ai poteri espressamente previsti dalla legge e non comprende la riformulazione diretta di imputazioni per persone non indagate.
- In situazioni analoghe, la prassi corretta per il GIP è ordinare la iscrizione nel registro ex art. 335 e lasciare alla Procura la valutazione sull'esercizio dell'azione penale; l'inosservanza di tale limite espone il provvedimento al rischio di annullamento per abnormità.
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