Cassazione Penale, Sentenza n. 30165/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Rimane, comunque, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Picardi era stato condannato in appello per il reato di furto aggravato (art. 624 c.p., con aggravanti ex art. 61 nn. 7) e 11) c.p.). Dopo l'emissione della sentenza di appello (17/12/2024) la parte offesa, Paolo Robustelli, legale rappresentante della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.l., ha rimesso la querela il 24/01/2025 (querela originaria del 08/01/2019) e l'imputato ha accettato la remissione il 27/01/2025. Il reato è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 624, terzo comma, c.p., senza che ricorrano ipotesi che lo rendano procedibile d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo; nel caso di specie il ricorso è risultato tempestivo.
Norme richiamate
art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen.
Si tratta delle aggravanti che hanno inciso sulla determinazione della pena in appello; non ostano però all'estinzione del reato in caso di valida remissione della querela.
art. 624, terzo comma, cod. pen.
Il furto, salvo ipotesi espressamente indicate, è procedibile a querela di parte: la remissione della querela estingue il reato procedibile a querela di parte quando sia valida e accettata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini)
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano)
Conferma del principio secondo cui la remissione accettata estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020)
Ulteriore richiamo alla linea interpretativa per cui la remissione di querela valida e accettata estingue il reato anche se intervenuta in corso di gravame.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela valida e ritualmente accettata dall'imputato estingue il reato anche se la remissione interviene durante il giudizio d'appello o in pendenza del ricorso per cassazione.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per remissione di querela e, se il presupposto è verificato e il ricorso è tempestivo, annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- È necessario verificare la tempestività del ricorso e la regolarità formale della remissione (data, volontà della parte offesa, accettazione dell'imputato): l'assenza di questi requisiti può impedire l'estinzione.
- La remissione di querela incide solo sul profilo penale (estinzione del reato); non elimina automaticamente eventuali pretese civili della parte offesa, salvo diverso accordo o esplicita rinuncia civile.
- Se il reato ricade tra quelli procedibili d'ufficio o ricorrono cause che ne rendono obbligatoria l'azione penale, la remissione della querela non produce estinzione; occorre sempre accertare la natura della procedibilità.
- Anche in caso di estinzione del reato per remissione di querela, il giudice può comunque pronunciare condanne al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato.
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