Cassazione Penale, Ordinanza n. 10696/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure alla luce degli atti processuali disponibili e la carenza di autosufficienza per mancata allegazione o indicazione dell'istanza e del reclamo su cui si fondava la doglianza. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che le aveva concesso la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche di una sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2000. Nel ricorso ha dedotto che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi su altre due sentenze di condanna, per le quali era stata parimenti chiesta la riabilitazione e per le quali risultava anche il risarcimento dei danni. La Corte ha tuttavia rilevato che sia il provvedimento del 2022 sia quello favorevole del 2025 facevano riferimento soltanto alla richiesta relativa alla sentenza del Tribunale di Napoli, mentre nel ricorso non erano stati allegati né l'istanza originaria né il reclamo; inoltre l'istanza non era presente nel fascicolo trasmesso e il reclamo non conteneva alcun riferimento alle altre sentenze. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che le censure fossero manifestamente contrastate dagli atti e che il ricorso difettasse di autosufficienza per omessa allegazione o indicazione della richiesta di cui si denunciava l'omesso esame.
Norme richiamate
art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La parte che deduce l'omesso esame di una richiesta deve allegare o indicare specificamente l'atto processuale rilevante; in difetto il ricorso è carente di autosufficienza e inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che denunci l'omessa pronuncia o l'omesso esame di una richiesta deve essere sorretta dalla produzione o dalla precisa indicazione dell'atto processuale da cui la domanda risulta; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando dagli atti disponibili emerge che il provvedimento impugnato si è pronunciato solo sulla domanda effettivamente proposta, non è ammissibile dolersi in cassazione dell'omissione di statuizioni su domande non documentate o non rinvenibili negli atti trasmessi.
- La doglianza fondata su un presunto omesso esame è inammissibile se le critiche risultano manifestamente smentite dagli atti processuali acquisiti al giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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