Cassazione Penale, Ordinanza n. 12547/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Le censure, per come emergono dal provvedimento, riguardavano: la valutazione di merito sulla documentazione depositata a sostegno della tesi difensiva, in particolare sull'impianto citofonico e sulla dedotta impossibilità di percepire le chiamate; la mancata dimostrazione di gravi problemi uditivi; il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali profili erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la sentenza di merito aveva già fornito una giustificazione congrua sulla totale inverosimiglianza della documentazione prodotta circa l'impianto citofonico e sulla mancata prova di gravi problemi uditivi. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che esse non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e che la relativa valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non arbitraria. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri a ottenere una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia già esaminato la questione con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- La motivazione è sufficiente quando dia conto, in modo congruo, della ritenuta inattendibilità o inverosimiglianza della documentazione difensiva prodotta a sostegno della tesi assolutoria o attenuativa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione; in assenza di elementi positivi, le attenuanti non spettano come diritto dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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