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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27227/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la variazione del domicilio per l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare. Con provvedimento del 24/09/2020 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta e ha disposto il versamento mensile di una somma non inferiore a euro 300 in favore di un Ente di tutela e sostegno di soggetti bisognosi. In cassazione Bittarello ha dedotto, con due motivi, (i) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il provvedimento ha aggravato la situazione senza che vi fosse stata una violazione delle prescrizioni; (ii) inosservanza dell'art. 27, comma 3 Cost. (principio rieducativo), lamentando inoltre che il Magistrato non ha valutato elementi favorevoli presenti nel fascicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che dalle risultanze informative del Ministero della Giustizia risulta che il ricorrente è stato scarcerato il 9 aprile 2021. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; la sopravvenuta espiazione della pena ha fatto venire meno l'utilità dell'impugnazione. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né alcuna sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, trattandosi di inammissibilità per carenza di interesse e non di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale divieto di reformatio in peius: il giudice non può aggravare la posizione del soggetto che presenta istanza/impugnazione in assenza di presupposti (es. violazione delle prescrizioni).

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al principio rieducativo della pena: si sostiene che un provvedimento peggiorativo deve essere conforme alla finalità rieducativa e che il magistrato doveva valutare positivamente gli elementi favorevoli.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte come principio inerente alla "condizione di interesse" per proporre impugnazioni: l'interesse all'impugnazione deve esistere alla proposizione e alla decisione del gravame.

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (giurisprudenza)

    La nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta": l'impugnazione diventa priva di interesse quando, al momento della decisione, è venuta meno la finalità perseguita dall'impugnante a causa di una mutata situazione di fatto o di diritto.

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (giurisprudenza)

    Conferma che l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione dell'impugnazione sia al momento della decisione; citata per motivare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'impugnazione penale richiede un interesse reale e attuale: se la situazione che si intende far modificare si estingue (es. espiazione della pena, scarcerazione), l'appello o ricorso può diventare inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse.
  • La carenza d'interesse deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto ma anche al momento della decisione: controllare sempre lo stato di esecuzione della pena prima dell'udienza o della decisione per valutare la tenuta dell'impugnazione.
  • Il divieto di reformatio in peius limita la possibilità che un giudice peggiori la posizione del proponente dell'istanza/impugnazione: provvedimenti peggiorativi devono essere adeguatamente motivati e sorretti da presupposti come violazioni delle prescrizioni, altrimenti possono essere censurati.
  • La tutela del principio rieducativo (art. 27 Cost.) impone al giudice di considerare gli elementi favorevoli alla persona in esecuzione: se un provvedimento peggiora senza motivazione e senza tener conto dell'interesse rieducativo, ciò costituisce profilo di criticità impugnabile, a condizione che l'impugnazione non sia divenuta priva di interesse.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse per espiazione della pena, la Corte tende a dichiarare il ricorso inammissibile ma di norma non infligge sanzioni o condanne alle spese se non sussiste vera soccombenza.

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