Sentenza del 13/10/2023 n. 28622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
CILP impugnava la sentenza che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo legittimi due avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana per l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime (annualità contestata) relativi a un complesso terminalistico nel porto di Livorno detenuto con accordi sostitutivi di concessione dall'Autorità Portuale. I motivi dedotti includevano: nullità formale della sentenza per carenza di esposizione della vicenda e dei motivi; contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; omessa pronuncia su plurimi motivi di appello; e profili di merito e di legittimità costituzionale e di violazione della riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio di determinazione della base imponibile, atteso che i canoni per le concessioni portuali sarebbero stati discrezionalmente fissati dalle autorità portuali senza limiti o criteri di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le doglianze formali e di merito con riferimento alla legittimità dell'imposizione: ha confermato che il presupposto dell'imposta regionale è l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale siti nella Regione, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione, e che la disciplina nazionale e regionale (L. 281/1970 e L.R. Toscana) unitamente alla normativa sui canoni demaniali (D.L. 400/1993 conv. L. 494/1993) assicurano i criteri richiesti dalla riserva di legge. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni: ha dichiarato le sanzioni non dovute per l'esistenza di oggettive condizioni di incertezza normativa (anche in considerazione di circolari e indirizzi interpretativi non univoci) e ha cassato in parte la sentenza impugnata decidendo nel merito; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Individua il presupposto impositivo nell'applicazione alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e individua il concessionario quale soggetto passivo; la Corte l'ha letta come base normativa che legittima l'imposizione regionale quando sussiste l'uso del bene demaniale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato il titolo.
Ha recepito in ambito regionale l'imposta sulle concessioni statali e ha fissato la modalità di commisurazione (percentuale del canone): la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale, nel quadro della legge statale, soddisfi i requisiti della riserva di legge relativa.
D.L. n. 400 del 1993, conv. L. n. 494 del 1993
art. 7 (e riferimenti ad art. 8)
Disciplina la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime e consente agli enti portuali di adottare criteri diversi purché non conducano a canoni inferiori rispetto a quelli previsti dal decreto: la Corte ha ritenuto che tale disciplina fornisca criteri di riferimento idonei a costituire la base imponibile e a garantire la conformità alla riserva di legge.
Attribuisce alle autorità portuali il potere di determinare i canoni demaniali per specifiche concessioni portuali: la Corte ha ritenuto che tale competenza amministrativa non escluda il presupposto impositivo e non violi la riserva di legge, purché siano desumibili criteri e controlli idonei a contenere la discrezionalità.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede l'esenzione dalle sanzioni quando la violazione è determinata da oggettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle disposizioni: la Corte ha applicato questa norma per annullare le sanzioni in presenza di interpretazioni amministrative e giurisprudenziali contraddittorie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Analogamente dispone che la commissione tributaria dichiari non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da oggettive condizioni di incertezza; la Corte l'ha richiamata per motivare l'esenzione dalle sanzioni.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Codice del Processo Tributario)
Stabilisce che le sanzioni non si applicano in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria; la Corte ha ritenuto ricorrere tale condizione nel caso concreto.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 23, art. 53, art. 3, art. 117, art. 111
Art. 23 (riserva di legge): interpretato in senso relativo; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti quando la legge statale e regionale disciplinano presupposti, soggetti e criteri. Art. 53 (capacità contributiva) favorito come principio che giustifica l'imposizione sull'uso del bene demaniale. Art. 117 (riparto competenze): non ostacola l'applicazione regionale della tassa nei limiti della normativa statale. Art. 3 e 111 richiamati nel ragionamento costituzionale e processuale.
Riguarda le specificità delle concessioni marittime: la Corte ha affermato che le particolarità delle concessioni di banchina e terminal non escludono l'operatività del tributo quando sussiste l'uso del demanio statale.
Massime di principio
- L'imposta regionale sulle concessioni statali si applica quando esiste oggettivamente l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale nel territorio regionale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione (Stato o Autorità Portuale).
- La riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) va intesa in senso relativo: è sufficiente che la legge statale e, nel rispetto di essa, la legge regionale individuino presupposto, soggetto passivo e criteri generali di determinazione della base imponibile.
- La discrezionalità amministrativa delle autorità portuali nella determinazione dei canoni non annulla di per sé la legittimità dell'imposizione regionale; i canoni possono comunque essere sindacati giudizialmente se determinati in contrasto con i criteri di legge o con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- In presenza di circolari, prassi amministrativa e orientamenti giurisprudenziali non univoci, può sussistere un'oggettiva incertezza normativa tale da esonerare il contribuente dall'applicazione delle sanzioni tributarie, anche se l'imposta sostanziale rimane dovuta.
- Contestazioni di carattere formale sulla motivazione della sentenza (esposizione processuale, omissione di menzione delle richieste delle parti, perplessità motivazionale) non determinano automaticamente nullità se la decisione contiene un percorso logico sufficiente e i punti decisivi sono affrontati nella sostanza.
- Se la questione sui punti decisivi è di diritto (non richiede accertamenti di fatto) e risulta infondata, la Cassazione può decidere nel merito senza rinviare, evitando un nuovo giudizio di merito inutile.
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