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Sentenza

Sentenza del 12/10/2023 n. 763 - Corte di Giustizia UE

Libera circolazione dei capitali - Articoli da 63 a 65 TFUE - Imposta di successione - Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi - Beni immobili situati in un paese terzo - Trattamento fiscale più favorevole riservato a beni immobili situati in uno Stato membro o in uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

BA contestava il calcolo dell'imposta di successione: la normativa tedesca (art.13c ErbStG) valuta, ai fini dell'imposta, gli immobili locati a uso abitativo al 90% del valore di mercato se situati in Germania, in un altro Stato membro UE o in uno Stato parte dell'accordo SEE, ma al 100% se situati in un paese terzo non parte del SEE (qui: Canada). BA sosteneva che tale differenza di trattamento violasse la libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE).

La decisione

La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa tedesca costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art.63 TFUE e che tale restrizione non sia giustificata: l'eccezione di "standstill" dell'art.64 TFUE non si applica (la norma è posteriore al 31/12/1993), e le giustificazioni invocate (politica dell'edilizia popolare e necessità di efficacia dei controlli fiscali) non reggono: la misura non è idonea e mirata rispetto alla politica abitativa e non sussiste impossibilità di scambio di informazioni con il Canada (art.26 della convenzione fiscale), pertanto la normativa è incompatibile con gli artt.63-65 TFUE.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), articoli 63-65

    Art.63 TFUE vieta restrizioni ai movimenti di capitali; art.64 introduce la clausola di standstill per restrizioni verso paesi terzi in vigore al 31/12/1993; art.65 consente deroghe limitate per normativa tributaria e per motivi imperativi di interesse generale, ma con interpretazione restrittiva e condizioni di non discriminazione e proporzionalità.

  • Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) - legge tedesca sull'imposta di successione, art.13c

    "(1) I beni immobili di cui al paragrafo 3 sono valutati al 90% del loro valore di mercato." "(3) ... 2. sono situati in Germania, in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dello Spazio economico europeo..."

    Prevede una valutazione ridotta (90%) per immobili locati a uso abitativo purché situati in Germania, in un altro Stato membro o in uno Stato parte del SEE; esclude immobili situati in paesi terzi non SEE (causa della discriminazione).

  • Bewertungsgesetz (BewG) - legge sulla valutazione, articoli 9, 31, 151, 177

    "(1) Ai fini delle valutazioni... occorre basarsi sul valore di mercato." (art.9)

    Stabilisce il principio del valore di mercato come base di valutazione degli immobili e disciplina la valutazione del patrimonio estero; utilizzata insieme all'ErbStG per il calcolo fiscale.

  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), artt. 1030, 2147, 2174, 2176

    Norme di diritto civile relative a usufrutto e legati che spiegano modalità di devoluzione ereditaria rilevanti per la determinazione della base imponibile.

  • Convenzione fiscale Germania-Canada (19 aprile 2001), artt. 2 e 26

    "(2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio..."; art.26: scambio di informazioni, par.1-4 (citato nel testo)

    L'art.26 autorizza lo scambio di informazioni tra autorità competenti e, in particolare (par.4), estende la portata dello scambio a tutte le imposte di uno Stato contraente; la Corte ha ritenuto che ciò renda possibile ottenere le informazioni necessarie per i controlli fiscali e, quindi, esclude l'argomento di impossibilità di verifica come giustificazione.

  • Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), considerando II

    Riafferma relazioni privilegiate tra UE e Stati AELS e l'obiettivo di estendere libertà di circolazione all'intero Spazio economico europeo; usato per motivare che i benefici estesi ai Paesi SEE non giustificano l'esclusione dei terzi non-SEE.

Massime di principio

  • Una normativa fiscale nazionale che condizioni un'agevolazione alla sola ubicazione del capitale (es. proprietà immobiliare) in Stati membri o in Stati parte del SEE, escludendo paesi terzi, può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali (art.63 TFUE) se le situazioni sono oggettivamente comparabili.
  • La clausola di standstill (art.64 TFUE) si applica solo a restrizioni "in vigore" alla data del 31/12/1993 o a disposizioni sostanzialmente identiche; normative introdotte dopo tale data non ne beneficiano salvo assimilazione dimostrabile.
  • Le differenze di trattamento possono esser giustificate ai sensi dell'art.65 TFUE solo se le situazioni non sono oggettivamente comparabili o se la misura è motivata da un motivo imperativo di interesse generale, è idonea, necessaria e proporzionata e non costituisce discriminazione nascosta.
  • Motivi imperativi come la politica abitativa possono giustificare restrizioni ma solo se la misura è chiaramente mirata e proporzionata rispetto all'obiettivo (es. limitazione geografica interna selettiva, vincoli di mantenimento dell'uso locativo, criteri basati su carenze abitative effettive), non con regole generali basate soltanto sull'appartenenza statale.
  • La necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali può giustificare restrizioni solo quando lo Stato membro non può ottenere le informazioni necessarie da un paese terzo; se esistono strumenti di scambio di informazioni (convenzioni, art.26 o altri meccanismi), l'argomento non regge.
  • Per gli operatori e i contribuenti: se siete proprietari di immobili in paesi terzi, verificate l'esistenza di convenzioni di scambio d'informazioni e la comparabilità oggettiva della situazione; se subite un trattamento peggiore per ubicazione, potete contestarlo sulla base degli artt.63-65 TFUE.
  • Per i legislatori nazionali: se volete preservare obiettivi sociali (es. edilizia popolare) evitando violazioni del diritto UE, predisponete criteri obiettivi, non discriminatori e proporzionati (es. requisiti di mantenimento dell'uso, limiti temporali, legami con specifiche aree in cui sussiste reale carenza abitativa) oppure estendete la regola anche ai terzi in condizioni equivalenti o prevedete strumenti basati su verifiche effettive di rischio fiscale e possibilità di scambio di informazioni.

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