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Sentenza

Sentenza del 13/10/2023 n. 28614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010: l'Agenzia denunciava che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che la nozione di "settore finanziario" dovesse limitarsi agli intermediari indicati nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993, titolo V), escludendo le società che forniscono consulenza finanziaria come la Lazard Srl e sottraendole così all'applicazione dell'addizionale del 10% sui bonus e stock options.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendolo fondato. Ha affermato un principio di diritto secondo cui l'art. 33 D.L. n. 78/2010 deve essere interpretato con una clausola generale sul "settore finanziario" inteso in senso socio-economico e ampio, comprendente anche soggetti non sottoposti a vigilanza e/o che non svolgono attività rivolta al pubblico (quali, ad esempio, società di consulenza finanziaria) quando siano attive sulla scena finanziaria e possano, attraverso meccanismi retributivi variabili, indurre effetti economici distorsivi. La sentenza della Commissione Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 33 (conv. L. n.122/2010, art.33)

    "...sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento"

    La norma introduce un'addizionale sui compensi variabili dei dirigenti del "settore finanziario"; la Corte interpreta la locuzione "settore finanziario" in senso ampio e socio-economico, non come richiamo formale ad altre definizioni normative.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50-bis (conv. L. n.111/2011)

    "per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    Chiarimento applicativo che stabilisce la base imponibile della maggiorazione: la parte eccedente la parte fissa va assoggettata; rilevante per il calcolo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), titolo V, art. 106

    "albo degli intermediari finanziari"

    La CTR aveva ritenuto che la nozione di settore finanziario coincidesse con gli intermediari disciplinati dal titolo V del T.U.B.; la Cassazione ha escluso che l'art. 33 intendesse automaticamente rinviare a tale nozione formale.

  • D.Lgs. n. 87 del 1992

    Citato dall'Agenzia nelle fasi precedenti; la Corte osserva che rinvii a testi differenti (es. D.Lgs. n.87/1992) non fondano automaticamente la definizione fiscale del "settore finanziario" prevista dall'art.33.

  • D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10 (modifica dell'art.106 T.U.B.)

    La Corte evidenzia che mutamenti testuali intervenuti sull'art.106 T.U.B. non possono essere agganciati retrospettivamente per cristallizzare una definizione di "settore finanziario" ai fini fiscali se il legislatore fiscale non ha espressamente rinviato a quella norma.

  • Corte Cost., sentenza n. 201 del 17 luglio 2014

    "...soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale ... sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria"

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la norma; la Cassazione richiama tale considerazione per giustificare l'interpretazione ampia e preventiva della nozione di settore finanziario.

Massime di principio

  • La locuzione "settore finanziario" nell'art. 33 D.L. n. 78/2010 va interpretata in senso ampio e socio-economico, non limitata automaticamente alle categorie disciplinate dal T.U.B.; vanno considerati soggetti attivi sulla scena finanziaria anche se non soggetti a vigilanza.
  • Società che svolgono consulenza finanziaria possono rientrare nell'ambito applicativo dell'addizionale del 10% sui compensi variabili dei dirigenti quando la loro attività è idonea, per natura e ruolo, a generare effetti economici distorsivi tramite incentivi retributivi.
  • Non è necessario dimostrare che la retribuzione variabile abbia effettivamente determinato effetti distorsivi: la norma ha funzione preventiva e si applica sulla base della natura e dell'attività dell'impresa.
  • Se il legislatore avesse voluto limitare l'applicazione a soggetti formali (es. intermediari vigilati dal T.U.B.) avrebbe dovuto prevederlo espressamente o operare un rinvio normativo chiaro; l'assenza di un rinvio giustifica un'interpretazione estensiva.
  • Per valutare l'applicabilità dell'art.33 occorre un'analisi sostanziale dell'attività svolta dalla impresa (ruolo nel sistema finanziario, capacità di influenzare mercati) più che una mera qualificazione formale o iscrizione in albi.

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