Sentenza del 13/10/2023 n. 28624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento comunale (n. (Omissis)) per Ici relativa ad immobili adibiti ad abitazione del parroco e di personale religioso e a supporto delle attività di culto. La Parrocchia deduceva l'esenzione ex D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. d), ma la CTR aveva ritenuto che fosse onere della Parrocchia provare la causa di esenzione e che la documentazione prodotta (fotografie) non fosse dirimente.
La decisione
Durante il procedimento di cassazione la Parrocchia ha comunicato di aver definito la pendenza tramite procedura di definizione agevolata (richiamando vari decreti; la documentazione ha infine dimostrato la definizione ai sensi del D.L. n. 148/2017 e D.L. n. 193/2016) e di aver corrisposto l'importo dovuto comprensivo della somma relativa all'avviso di accertamento oggetto del giudizio. Ha inoltre rinunciato al ricorso. Il Comune ha confermato l'avvenuta definizione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese, precisando che la sopravvenuta definizione conciliativa esclude l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, come modificato dalla L. n. 228/2012.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 7, comma 1, lett. d)
La norma sull'esenzione Ici per immobili destinati al culto è stata applicata con la conseguente ricaduta dell'onere della prova sulla Parrocchia, che doveva dimostrare in concreto la sussistenza del requisito esentativo; la sola documentazione fotografica è stata ritenuta insufficiente.
D.L. n. 119 del 2018
art. 6 (conv. in L. n. 136 del 2018)
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha osservato che, in realtà, la definizione agevolata utilizzata risultava essere quella prevista da altri decreti; il richiamo a questo decreto non è stato decisivo per la definizione del caso.
D.L. n. 148 del 2017
art. 1, comma 4 e ss. (conv. in L. n. 172 del 2017)
La procedura di definizione agevolata prevista da questo decreto è risultata applicata dalla Parrocchia per la definizione della pendenza, ed è stata considerata idonea a estinguere la controversia qualora l'agente di riscossione confermi che l'avviso di accertamento contestato è stato ricompreso e pagato.
D.L. n. 193 del 2016
art. 6 (conv. in L. n. 225 del 2016)
Richiamato come riferimento normativo collegato alle procedure di definizione agevolata; la documentazione prodotta ha evidenziato che la definizione ha riguardato anche importi iscritti a ruolo riferibili alla controversia.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)
La Corte ha ritenuto che, per effetto della sopravvenuta definizione conciliativa della controversia, non sussistessero le condizioni processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando l'esenzione tributaria è dedotta dal contribuente, l'onere della prova spetta al contribuente medesimo; documentazione generica o fotografica può non essere sufficiente a dimostrare il requisito esentativo.
- La 'definizione agevolata' prevista da norme speciali (es. D.L. n. 148/2017, D.L. n. 193/2016) può estinguere la controversia tributaria anche se riguarda carichi iscritti a ruolo, purché sia dimostrato che l'avviso di accertamento contestato è stato effettivamente ricompreso e saldato nella procedura di definizione.
- Se la parte ricorrente definisce la lite e dichiara rinuncia al ricorso, con conferma dell'amministrazione o dell'agente di riscossione, il giudice dichiara estinto il processo e di norma compensa le spese.
- In caso di sopravvenuta definizione conciliativa che estingue la controversia, non è dovuto un ulteriore contributo unificato relativo al procedimento principale, salvo diversa previsione normativa o casi particolari.
- Prima di proporre ricorso è consigliabile verificare se eventuali misure di definizione agevolata siano praticabili e se possano riguardare espressamente l'atto impugnato; in caso di definizione, formalizzare documentalmente l'estinzione del debito e la rinuncia al giudizio.
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