Sentenza del 12/10/2023 n. 606 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - rateizzazione - periodo emergenziale - mancato pagamento delle rate - decadenza dal piano - condizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 04820210026386381000 (€ 41.348,04) per omesso versamento IVA anni 2014 e 2015. La contribuente aveva piani di dilazione composti da 20 rate trimestrali per ciascun anno (40 rate totali) e aveva pagato complessivamente 23 rate (13 del 2014, 9 del 2015 e metà di due rate). L'agente della riscossione ha considerato decaduto il piano per mancato pagamento delle rate residue e ha iscritto a ruolo l'intero importo. Il ricorso deduceva: nullità dell'atto per mancanza di firma digitale; nullità della notifica via PEC perché mittente non inserito nei pubblici registri; nullità/erroneità nella formazione del ruolo perché la decadenza dal piano non poteva operare data la soglia di rate non pagate.
La decisione
La Commissione ha rigettato i primi due motivi (nullità per mancata firma digitale e per PEC non iscritta nei registri), ritenendo che la copia informatica della cartella notificata via PEC non richiede firma digitale e che la PEC mittente, purché riferibile all'agente della riscossione e priva di pregiudizio per il destinatario, non invalida la notifica. È stato invece accolto il terzo motivo: ai sensi dell'art. 68, comma 2-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la decadenza prevista si verifica solo se il mancato pagamento nel periodo di rateazione raggiunge la soglia di 18 rate (anche non consecutive) per i piani in essere all'8 marzo 2020 (altre soglie previste per differenti situazioni). Poiché la contribuente aveva omesso il pagamento di 17 rate (inferiore alla soglia di 18), non era decaduta dal beneficio della rateazione e quindi l'iscrizione a ruolo e la cartella erano illegittime. Il ricorso è stato accolto e la cartella annullata; spese compensate.
Norme richiamate
art. 68, comma 2-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive
Per i piani nell'ambito emergenziale la decadenza opera solo dopo il raggiungimento della soglia minima di rate non pagate (18 o, per talune fattispecie, 10); va computato il periodo di rateazione e il numero di rate effettivamente non corrisposte, anche non consecutive.
art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
nel caso di mancato pagamento del numero di rate ivi previsto il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo iscritto a ruolo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione
La decadenza comporta l'automatica escussione dell'intero residuo a seguito del mancato rispetto della soglia di rate previsto dalla normativa applicabile.
art. 26, d.P.R. n. 602/1973 (secondo comma)
la notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ...
L'inserimento dell'indirizzo del destinatario nell'INI-PEC è condizione di efficacia della notifica nei confronti del destinatario; tuttavia, il mancato utilizzo di un indirizzo mittente inserito nei pubblici registri non determina automaticamente l'inesistenza della notifica quando la provenienza è identificabile e non sussiste pregiudizio.
la cartella di pagamento ... deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale
Il modello di cartella non richiede la sottoscrizione dell'esattore; la validità della cartella dipende dall'inequivocabile riferibilità all'organo emittente, non dalla presenza di una firma digitale sulla copia informatica.
termine posticipato al 16 dicembre 2021
Previsione normativa che ha posticipato termini e va considerata nel calcolo della decorrenza delle rate e delle eventuali date-limite per il pagamento rilevanti ai fini della decadenza.
Massime di principio
- Per i piani di dilazione ricadenti nel periodo emergenziale (art. 68 DL 18/2020) la decadenza dal beneficio opera solo al raggiungimento della soglia minima di rate non pagate (es. 18) durante il periodo di rateazione; se il numero di rate omesse è inferiore alla soglia, non si determina la decadenza automatica.
- Nel conteggio delle rate va considerato l'ammontare effettivamente versato: pagamenti parziali si sommano e, nella determinazione delle rate 'pagate', possono essere computati in termini di frazioni fino a raggiungere l'equivalente di una o più rate intere.
- La notifica via PEC emanata dall'agente della riscossione non è automaticamente nulla se il mittente non è presente nei pubblici registri; rileva la riferibilità del dominio/mittente all'agente e l'assenza di pregiudizio per il destinatario (eventuali dubbi possono essere chiariti con indagini sui domini o con richieste di chiarimenti all'agente).
- La copia informatica della cartella notificata via PEC non richiede firma digitale quando la normativa e il modello della cartella non la prevedono: ciò che conta è l'inequivocabile riconducibilità dell'atto all'ente emittente.
- Chi contesta una cartella per presunta decadenza dovrebbe: verificare che il piano rientri nell'ambito temporale delle disposizioni emergenziali; calcolare con precisione il numero di rate realmente non corrisposte (tenendo conto di ritardi, posticipi e pagamenti parziali); richiedere eventualmente la produzione della documentazione dell'agente che dimostri il superamento della soglia di decadenza.
- L'agente della riscossione ha l'onere di provare che sussistono le condizioni di legge per la decadenza e per l'iscrizione a ruolo; in mancanza di prova chiara, il giudice tende a favore del contribuente e può disporre l'annullamento dell'atto e la compensazione delle spese.
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