Parere n. 849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Morrone Emiliano contro l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia e nei confronti del signor Cagnazzi Nicola per l’annullamento della deliberazione di ARPA n. 555 dell’ 8 novembre 2021 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso reclutamento di n. 1 dirigente Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva e dei verbali n. 7 dell’8 lulglio 2021, afferente alla valutazione dei titoli dell’ing. Cagnazzi, e n. 9 del 22 luglio 2021 afferente alla valutazione dei titoli dell’ing. Morrone, nonché ogni altro verbale, anche non conosciuto, afferente alla valutazione delle posizioni del ricorrente e del controinteressato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria definitiva e degli atti di valutazione dei titoli relativi al concorso per un dirigente del Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente principale, classificatosi inizialmente al secondo posto, ha impugnato l’approvazione della graduatoria definitiva e gli atti della commissione relativi alla valutazione dei propri titoli e di quelli del controinteressato, risultato vincitore. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione del ricorrente principale dalla procedura. Nel corso del procedimento, ARPA Puglia ha esercitato l’autotutela, annullato l’atto impugnato e approvato una nuova graduatoria, collocando il ricorrente principale al primo posto; è stato inoltre sottoscritto il relativo contratto di lavoro. Il ricorrente principale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese sostenute per il ricorso straordinario.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la sopravvenienza pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente principale, che ha conseguito il bene della vita perseguito, e ha pertanto espresso parere per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché eventuali contestazioni del controinteressato avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti successivamente adottati da ARPA Puglia. È stata invece esclusa la possibilità di disporre la rifusione delle spese del procedimento: secondo la Sezione, il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, non domande di accertamento o di condanna, compresa quella relativa alle spese di proposizione del ricorso.
Osservazioni
Ricorso principale - Sopravvenuta cessazione della materia del contendere
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, l’approvazione di una nuova graduatoria con collocazione del ricorrente al primo posto e la successiva sottoscrizione del contratto hanno integralmente soddisfatto l’interesse perseguito. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Ricorso incidentale - Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso incidentale è improcedibile, poiché, a seguito dell’adozione dei nuovi atti da parte di ARPA Puglia, le eventuali doglianze del controinteressato avrebbero dovuto essere fatte valere ritualmente e tempestivamente contro tali atti.
Domanda di rifusione delle spese
La domanda di condanna alla rifusione delle spese sostenute per il ricorso straordinario non può essere accolta. Il rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente unicamente azioni di annullamento, non domande di condanna.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente di introdurre azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi; restano fuori dal suo perimetro le domande di accertamento e di condanna, inclusa la domanda di rifusione delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta nuovi provvedimenti che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’eventuale istanza cautelare.
- Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando gli atti successivamente adottati dall’amministrazione sostituiscono quelli originariamente impugnati e le contestazioni contro i nuovi atti non siano state proposte tempestivamente nelle forme previste.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ragione della sua natura tipicamente impugnatoria, è limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non può essere utilizzato per ottenere pronunce di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alla rifusione delle spese del procedimento.
Ricorso straordinario sulla graduatoria del concorso dirigenziale di ARPA Puglia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ingegnere partecipante a un concorso pubblico per un posto di dirigente del Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia. Il ricorrente, inizialmente classificatosi secondo, aveva impugnato la graduatoria definitiva e gli atti della commissione relativi alla valutazione dei titoli propri e del candidato risultato vincitore. Quest’ultimo aveva proposto ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione del ricorrente dalla procedura.
Svolgimento della procedura
ARPA Puglia, nel corso del procedimento, ha esercitato l’autotutela, annullando l’atto originariamente impugnato e approvando una nuova graduatoria. In tale graduatoria il ricorrente principale è stato collocato al primo posto; successivamente è stato sottoscritto il relativo contratto di lavoro.
Il ricorrente principale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto il proprio interesse, ma ha chiesto la rifusione delle spese sostenute per la proposizione del ricorso straordinario. L’amministrazione ha confermato l’intervenuta sopravvenienza, opponendosi tuttavia alla condanna alle spese.
Ricorso principale e cessazione della materia del contendere
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, la nuova graduatoria favorevole e la sottoscrizione del contratto abbiano attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito. La sopravvenienza è quindi pienamente satisfattiva dell’interesse azionato.
Di conseguenza, il parere è stato espresso nel senso della dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul ricorso principale. L’istanza cautelare è stata assorbita, non essendovi più una controversia attuale sulla quale adottare una misura cautelare.
Ricorso incidentale
Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo la Sezione, una volta intervenuti i nuovi atti adottati da ARPA Puglia, eventuali contestazioni del precedente vincitore avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro tali atti, non potendo mantenere utilità l’impugnazione incidentale riferita agli atti superati o sostituiti.
Esclusione della rifusione delle spese
La Sezione ha escluso la possibilità di accogliere la domanda di rifusione delle spese del ricorso straordinario. Richiamando l’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 e propri precedenti, ha ribadito che il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria: attraverso tale rimedio possono essere introdotte soltanto azioni di annullamento dirette alla rimozione di provvedimenti amministrativi.
Restano quindi estranee al perimetro del ricorso straordinario sia le domande di accertamento sia le domande di condanna. Tra queste rientra la richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute per la proposizione del ricorso stesso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere affinché, assorbita l’istanza cautelare, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale e l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta di rifusione delle spese non è stata accolta.
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