Cassazione Penale, Ordinanza n. 28070/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'8 novembre 2024. Il primo motivo era formulato in termini meramente ripetitivi e stereotipati, volto in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, anziché a dedurre vizi di legittimità della motivazione. In particolare, il ricorrente evocava la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori, ma in modo non consentito in cassazione. Il secondo motivo riguardava l'entità della pena, ma era esposto in modo confuso, con generico richiamo a una asserita violazione di legge in ordine alle motivazioni, senza indicare ragioni specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e perché l'art. 192 c.p.p. non può essere utilizzato per aggirare i limiti del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato totalmente generico e privo di specificità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma, di natura processuale, non può essere invocata per censurare in cassazione l'omessa o erronea valutazione delle prove, se la doglianza mira in realtà a contestare il merito della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione sono ristretti alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non potendo essere superati con censure che tendono a una rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Non è ammissibile utilizzare il motivo per violazione di legge per veicolare censure che, in realtà, attengono alla motivazione o alla valutazione del materiale probatorio.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Neppure la deduzione dell'inosservanza di norme processuali può essere impiegata per eludere i limiti propri del sindacato di legittimità sulla motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in un apparente motivo di violazione di legge o di inosservanza processuale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve essere specificamente riferito a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili doglianze meramente assertive, stereotipate o dirette a ottenere una nuova lettura del fatto.
- Un motivo di ricorso sull'entità della pena deve contenere censure concrete e specifiche; la generica evocazione di una violazione di legge o di vizi motivazionali non soddisfa il requisito di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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