Cassazione Civile, Ordinanza n. 25171/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte presente, ma ha disposto la conversione del procedimento da istanza di parte in correzione d'ufficio della propria ordinanza, ritenendo non necessario instaurare il contraddittorio con le parti intimate rimaste non costituite. Per questo ha corretto d'ufficio la precedente statuizione contenuta nell'ordinanza indicata nel dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Nel giudizio di legittimità era stata depositata un'istanza di correzione di errore materiale riferita a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il testo riferisce che il ricorrente aveva omesso di depositare la prova della notifica del ricorso alle parti intimate nel giudizio di cassazione, con conseguente problema di procedibilità/inammissibilità dell'istanza proposta. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la correzione dell'errore materiale può essere chiesta dalla parte interessata ma anche rilevata d'ufficio, purché sia instaurato il contraddittorio; tuttavia, nel caso concreto, le altre parti erano rimaste intimate e non vi era quindi contraddittorio da instaurare ai fini della correzione d'ufficio.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzabile per la correzione dell'errore materiale nelle decisioni della Corte di cassazione, con possibilità di attivazione anche d'ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza
Cass. Sez. U. n. 4353 del 2023
la correzione dell'errore materiale può essere chiesta dalla parte interessata o rilevata d'ufficio dalla Corte; se il procedimento su istanza di parte diviene inammissibile, improcedibile o è rinunciato, permane il potere di correzione d'ufficio, purché sia instaurato il contraddittorio
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche d'ufficio dalla Corte stessa, non solo su istanza di parte, quando l'errore sia oggettivamente riconoscibile.
- La correzione d'ufficio dell'errore materiale richiede l'instaurazione del contraddittorio con le parti interessate; se le altre parti sono rimaste intimate e non vi sono soggetti da convocare utilmente, la Corte può procedere alla correzione senza un ulteriore contraddittorio effettivo.
- L'inammissibilità dell'istanza di correzione proposta dalla parte non esaurisce il potere della Corte di emendare il proprio provvedimento, ove ne sussistano i presupposti per l'intervento officioso.
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