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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08287/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania in sede di riesame (novembre 2025). Il ricorrente contestava: (i) la sussistenza dei "gravi indizi" ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che la qualificazione di "basista" è infondata perché la conoscenza del luogo di custodia del denaro sarebbe comune ad altri clienti, l'ultima frequentazione dell'agenzia risaliva a gennaio 2025 e vi sarebbero contraddizioni/assenze probatorie sulle riprese video e sul posizionamento delle telecamere; (ii) la carenza delle esigenze cautelari (attualità e pericolo di reiterazione), dato che il ricorrente è incensurato e privo di legami con ambienti delinquenziali; (iii) omessa/insufficiente motivazione circa l'applicazione, da parte del Tribunale, dei divieti ex comma 2 dell'art. 284 c.p.p. (divieto di comunicazione con persone diverse dal difensore e dai conviventi), prescrizioni non previste dal provvedimento del G.I.P. e introdotte senza motivazione né richiesta del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo e il secondo motivo infondati, ritenendo che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato e motivato la gravità indiziaria sulla base delle riprese video, dei movimenti cronologicamente compatibili (incontri/percorsi verso via Taro, presenza successiva in via Cordovado e rientro all'abitazione del Lanzarotti dopo la rapina) e della valutazione di merito sulle esigenze cautelari. Ha invece accolto il terzo motivo: il Tribunale aveva aggravato il regime degli arresti domiciliari inserendo il divieto di comunicazione previsto dal comma 2 dell'art. 284 c.p.p. senza motivare la "necessità" di tale prescrizione e senza indicare richiesta del P.M.; tale parte dell'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p. per nuova valutazione e motivazione limitatamente a quella prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa come basi delle censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge nei motivi di ricorso).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina della valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua, e che la contestazione in cassazione richieda la dimostrazione di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo di reiterazione.

  • art. 284, comma 2, cod. proc. pen.

    Le prescrizioni accessorie (es. divieto di comunicazione) sono facoltative e possono essere imposte solo se risultano motivate dalla necessità; l'aggravamento d'ufficio senza motivazione e senza richiesta del P.M. è illegittimo.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma sul modello di motivazione del provvedimento di riesame richiamata in relazione ai requisiti formali della decisione del tribunale del riesame.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma invocata per il rinvio al Tribunale di merito affinché riesamini e motivi nuovamente, nella parte annullata, l'applicazione della prescrizione impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione il controllo sui provvedimenti cautelari è limitato: le valutazioni di merito del giudice del riesame sui gravi indizi sono rispettate salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme di legge.
  • Le registrazioni video e la ricostruzione cronologica dei movimenti possono costituire elemento idoneo a sorreggere la gravità indiziaria, purché il giudice motivi coerentemente il nesso logico tra dati acquisiti e conclusioni.
  • L'applicazione o l'aggravamento di prescrizioni accessorie ai domiciliari (es. divieto di comunicare con terzi) è discrezionale ma va sempre motivata specificamente sulla "necessità" e, di norma, dovrebbe trovare riscontro nella richiesta dell'organo inquirente.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili: in sede di legittimità non è consentito rinnovare il giudizio di merito se non per vizi di motivazione o di diritto.
  • In caso di illegittima introduzione di prescrizioni o di carenze motivazionali la Cassazione può disporre l'annullamento parziale con rinvio al giudice del riesame per nuova motivazione, senza necessariamente modificare l'intero assetto cautelare.

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