Cassazione Civile, Ordinanza n. 07451/2026 del 28/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento, fondato su processo verbale di constatazione, relativo a un punto di raccolta scommesse operante per conto di un bookmaker estero privo di concessione e autorizzazione in Italia. L’Amministrazione ha rilevato la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, il mancato riversamento di somme al totalizzatore nazionale e l’assenza di documentazione contabile idonea a consentire un accertamento analitico. Ha quindi determinato induttivamente l’Imposta Unica per l’anno 2015 applicando la base imponibile forfetaria del triplo della raccolta media provinciale e l’aliquota dell’8%, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014 come modificato. La contribuente ha impugnato l’atto e, in appello, ha sostenuto che per il 2015 dovesse applicarsi il più favorevole criterio dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, con aliquota del 2% o del 5%. La CGT di secondo grado ha accolto questa ricostruzione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190/2014, come modificato dalla l. n. 208/2015, assumendo che la proroga alla base imponibile più favorevole riguardasse soltanto i soggetti che avevano aderito alla procedura di regolarizzazione; dall’altro, nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello non avesse esplicitato il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato l’art. 1, comma 926, l. n. 208/2015 come norma di proroga del regime originariamente applicabile dal 1° gennaio 2015: la nuova disciplina sulla determinazione dell’Imposta Unica si applica dal 1° gennaio 2016 a tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno potuto aderirvi. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la contribuente intimata non ha svolto difese. È stato inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in ragione della qualità di pubblica amministrazione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stata ritenuta infondata la doglianza sulla disciplina dell’Imposta Unica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancanza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio.
l’obbligo di motivazione è violato solo nei casi di motivazione mancante o meramente apparente, non per la sola sinteticità.
art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014
disciplina la procedura di regolarizzazione fiscale per gli operatori di scommesse non collegati al totalizzatore nazionale.
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014
per i soggetti non aderenti alla regolarizzazione prevede la base imponibile forfetaria del triplo della media provinciale e, nella versione originaria, l’applicazione dal 1° gennaio 2015.
art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015
ha prorogato al 1° gennaio 2016 l’applicazione della disciplina di cui al comma 644, lett. g), per tutti i soggetti non regolarizzati; non è stata letta come beneficio limitato ai soli aderenti alla procedura.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011
costituisce il criterio di determinazione dell’imposta richiamato dalla disciplina transitoria; per l’anno 2015 resta applicabile secondo la Corte.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1998
richiamato quale base della sanzione amministrativa per la mancata dichiarazione di inizio attività.
art. 1, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato escluso l’ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica della ricorrente e della prenotazione a debito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
Massime di principio
- Quando una norma successiva proroga i termini di una disciplina fiscale transitoria, la proroga opera secondo il suo tenore letterale e si estende a tutti i destinatari della disciplina prorogata, salvo che il testo limiti espressamente l’ambito soggettivo ai soli aderenti a una procedura speciale.
- L’inciso che collega la proroga a una specifica finalità non basta, da solo, a restringere l’applicazione della norma se il complesso del dato testuale mostra che la modifica riguarda il termine di efficacia di una disciplina generale e non soltanto la procedura di regolarizzazione.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità; non è denunciabile la mera sinteticità della motivazione se il percorso argomentativo è comunque percepibile.
- In materia di accertamento delle imposte sui giochi e scommesse, in assenza di dati contabili e di afflusso al totalizzatore nazionale, è legittimo il ricorso a criteri induttivi previsti dalla legge, ma la base imponibile e l’aliquota devono essere individuate secondo la disciplina temporalmente applicabile al periodo d’imposta accertato.
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