Cassazione Penale, Sentenza n. 28756/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto è tra quelli non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha disposto la dichiarazione di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui il GIP aveva applicato al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata, deducendo violazione di legge per carenza di motivazione sulla congruità della pena e per l'omessa valutazione dell'eventuale sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione ammessi contro la sentenza di patteggiamento; rende inammissibile il ricorso che deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Individua le condizioni in cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento; la mancata valutazione di tali condizioni, se impugnata tramite ricorso per cassazione contro il patteggiamento, è considerata motivo inammissibile per effetto dell'art.448 comma 2-bis.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare 'de plano' l'inammissibilità del ricorso quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Ha introdotto la modifica all'art. 448 c.p.p. (comma 2-bis) che ha ristretto i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 (Oboroceanu)
Prassi giurisprudenziale citata che conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione che impugni, in caso di patteggiamento, l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento non possono sollevare, come motivo di impugnazione, l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 c.p.p.; tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.
- La Corte di Cassazione può dichiarare immediatamente l'inammissibilità 'de plano' (art. 610 comma 5-bis) e condannare il ricorrente alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Per contestare la congruità della pena o la presenza di cause di non punibilità in una procedura di patteggiamento è preferibile sollevare tali questioni tempestivamente nel giudizio di merito o attraverso rimedi ammessi dal rito, poiché la cassazione è limitata su tali profili.
- Prima di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è fondamentale verificare l'ammissibilità del motivo alla luce delle restrizioni introdotte dalla L.103/2017: motivi non espressamente consentiti comportano il rischio di inammissibilità e sanzioni economiche.
- Valutare sempre il rapporto costi/benefici dell'impugnazione: l'inammissibilità può comportare spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende di entità significativa.
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