Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna, pronunciata in abbreviato, per concorso nel reato di operazioni dolose che avrebbero cagionato il dissesto della societa' ALA.T. La contestazione riguardava la cessione nel 2011 di un complesso immobiliare a prezzo ritenuto inferiore al valore reale ad Interim s.r.l., operazione poi collegata a una rivendita a prezzo molto piu' alto e a un circuito di societa' fiduciarie riconducibili agli imputati. I ricorrenti deducevano, in sintesi: mancanza di prova del contributo causale personale (ruolo meramente connesso alla qualifica di socio/commercialista); errore nella determinazione del valore di mercato dell'immobile (assenza di perizia indipendente e divergenza di stime, tra cui quella dell'Agenzia delle Entrate); omissione nella valutazione dell'accollo/estinzione di debiti da parte di Interim che avrebbe potuto neutralizzare il pregiudizio patrimoniale; possibile diversa qualificazione del fatto (bancarotta fraudolenta patrimoniale o distrazione) e omissione del riconoscimento di attenuanti (art. 114 c.p. e generiche).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti indicati, riscontrando gravi lacune motivazionali della sentenza impugnata: mancata acquisizione e valutazione di una perizia neutrale sul valore dell'immobile; insufficiente valutazione dell'effettivo accollo/estinzione dei debiti da parte di Interim e del loro impatto sul passivo della fallita; mancata considerazione complessiva dell'operazione e delle attivita' connesse (che può portare a diversa qualificazione giuridica). Per tali ragioni la sentenza della Corte d'appello e' stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, affinche' vengano chiariti il nesso causale, la prevedibilita' del dissesto e il contributo concorsuale concreto degli imputati, nonche' la corretta qualificazione del fatto tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e operazioni dolose.
Norme richiamate
art. 223 comma 2 n. 2) legge fallimentare
art. 223 comma 2 n. 2) legge fallimentare
La norma e' stata applicata per contestare le operazioni dolose che avrebbero cagionato il dissesto; la Corte ricorda che per tale fattispecie e' necessario il nesso eziologico con il fallimento e la prevedibilita' dell'evento da parte dell'agente
art. 223 comma 1 e art. 216 comma 1 n. 1) legge fallimentare
art. 223 comma primo e art. 216 comma primo n. 1) legge fallimentare
La Cassazione richiama la differenza tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (atti di distrazione/dissipazione) e bancarotta impropria da operazioni dolose, evidenziando che talune condotte potrebbero richiedere riqualificazione nel primo reato se si trattasse di distrazione di beni
Gli imputati avevano chiesto il riconoscimento dell'attenuante per cooperazione nel reato; la Corte ha rinviato al giudice del merito la valutazione della rilevanza di attenuanti, alla luce della rivalutazione complessiva delle prove
Massime di principio
- Per ritenere integrata la fattispecie di operazioni dolose e' necessario provare il nesso eziologico tra l'operazione (anche se complessa e articolata) e il dissesto societario, non bastando la sola incongruità del prezzo di una vendita
- Il valore di mercato del bene deve essere accertato con perizia tecnica neutrale quando e' decisivo per stabilire la fraudolenza dell'operazione; prezzi di rivendite successive non possono automaticamente definire il valore di mercato senza considerare il contesto negoziale
- Se l'accollo o l'estinzione di debiti da parte di terzi e' concretamente collegato alla vendita, occorre valutarne l'effetto complessivo sul passivo societario: l'incasso della vendita puo' non avere effetto pregiudizievole se contemporaneamente e' avvenuta una riduzione del debito tale da mantenere o ristabilire l'equilibrio finanziario
- La qualificazione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/dissipazione) e bancarotta impropria da operazioni dolose dipende dalla natura dell'atto (se destinato a dissipare risorse senza interesse societario) e dal nesso causale con il fallimento; il giudice deve valutare ex ante la pericolosita' della condotta
- Per gli imputati che non erano amministratori occorre dimostrare il contributo concorsuale concreto e la prevedibilita' del dissesto: non e' sufficiente la mera appartenenza a circuiti societari riconducibili agli autori materiali
- La motivazione deve prendere in esame l'operazione nella sua globalita' e non limitarsi a singoli atti isolati; omissioni probatorie e lacune motivazionali giustificano annullamento e rinvio per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →