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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09180/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una banca nei confronti della società debitrice e del fideiussore. Dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo, le parti avevano concluso una transazione nel 2017, con rinuncia al giudizio di opposizione e riconoscimento del debito in un importo complessivo determinato. A causa del ritardato o omesso pagamento delle somme pattuite, la banca aveva dichiarato la risoluzione della transazione avvalendosi della clausola risolutiva espressa e aveva azionato il titolo monitorio in via esecutiva. I debitori avevano a loro volta promosso opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione, contestando anche la validità della clausola risolutiva espressa, ritenuta in tesi abusiva, e sostenendo in subordine l'inefficacia della risoluzione comunicata dalla banca. Il Tribunale di Milano, ritenendo pregiudicante il giudizio di merito sulla transazione, aveva sospeso i giudizi esecutivi riuniti ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La banca ha proposto regolamento di competenza deducendo, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., sostenendo che la sospensione non fosse obbligatoria e che, comunque, fosse stata chiesta già in primo grado con esito negativo; dall'altro la violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e il difetto di motivazione, assumendo che il giudice della controversia pregiudicata non avesse esplicitato le ragioni per cui non intendeva riconoscere autorità alla sentenza resa nel giudizio pregiudicante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo fondato il secondo motivo, assorbente rispetto al primo. Ha affermato che la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione espressa e non meramente tautologica, che dia conto della plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e spieghi perché il giudice non intenda riconoscerle autorità nel giudizio sospeso. Nel caso concreto, il Tribunale si era limitato a un richiamo generico alla possibile pregiudizialità logico-giuridica della causa d'appello sulla transazione, senza svolgere quel giudizio esplicito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio e ha posto le spese del regolamento a carico della società resistente istante per la sospensione, con rinvio alla riassunzione nel termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del processo.

  • art. 50 c.p.c.

    la prosecuzione del giudizio deve essere riassunta nel termine indicato dalla Corte.

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è automaticamente applicabile quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni normative.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la sospensione facoltativa è legittima solo se il giudice motiva espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sulle ragioni per cui non intende attribuirle autorità nel giudizio pregiudicato.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    opera, secondo il richiamo giurisprudenziale, nel caso di eventuale conflitto tra giudicati.

  • art. 645 c.p.c.

    è richiamato quale base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli ingiunti.

  • art. 615 c.p.c.

    è richiamato quale base delle opposizioni all'esecuzione riunite.

  • art. 624 c.p.c.

    è richiamato con riferimento all'istanza di sospensione dell'esecuzione e al relativo reclamo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta con motivazione meramente apparente o tautologica: il giudice deve indicare in modo espresso perché non riconosce autorità alla decisione resa nella causa pregiudicante.
  • Ai fini della legittima sospensione facoltativa, è necessario un vero giudizio di plausibile controvertibilità della sentenza pregiudicante, condotto attraverso un confronto tra la decisione e le critiche ad essa rivolte.
  • In sede di regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., il controllo della Cassazione si limita alla verifica dei presupposti giuridici del potere esercitato e dell'esistenza di una motivazione non meramente apparente.
  • La mera pendenza dell'appello sulla causa pregiudicante non basta, da sola, a giustificare la sospensione del processo pregiudicato: occorre una motivazione specifica sulle ragioni di non condivisione della prima decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProcedimenti cautelari
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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