Ordinanza n. 651/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 986 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) della Determinazione Dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, del Comune di Terracina, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; ii) dell'ordinanza n. -OMISSIS-, del Comune di Terracina, con la quale si ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile di proprietà del Sig. -OMISSIS-; iii) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della Relazione dell'istruttore tecnico comunale del -OMISSIS-, di verifica dell'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5 gennaio 2026 :. - dell’ordinanza del Comune di Terracina n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “rettifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- per le opere abusive realizzate dal sig. -OMISSIS---fascicolo -OMISSIS-”, nella parte in cui, per l'abuso descritto alla lettera d), ha sostituito la sanzione demolitoria con l’applicazione di una sanzione pecuniaria; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. quanto al ricorso n. 181 del 2026: per l’annullamento - dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, emessa dal Dirigente del Settore Edilizia - S.U.E. e Vigilanza del Comune di Terracina, avente ad oggetto "rettifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- per le opere abusive realizzate dal sig. -OMISSIS- - fascicolo -OMISSIS-", di cui il Sig. -OMISSIS- è venuto a conoscenza in data -OMISSIS- a seguito di istanza di accesso agli atti, limitatamente alla parte in cui, per l'abuso descritto alla lettera d), sostituisce la sanzione demolitoria con l'applicazione di una sanzione pecuniaria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia di due SCIA, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché successiva ordinanza di rettifica che ha sostituito la demolizione con una sanzione pecuniaria per una specifica opera abusiva
Esito
La controversia
Sono stati proposti due giudizi aventi ad oggetto atti repressivi edilizi adottati dal Comune di Terracina. Nel ricorso n. 986 del 2025 sono state impugnate la determinazione dirigenziale con cui è stata dichiarata l’inefficacia di due SCIA, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all’immobile di proprietà del ricorrente e gli atti presupposti, inclusa una relazione tecnica comunale di verifica dell’ottemperanza. Con motivi aggiunti è stata inoltre contestata la successiva ordinanza di rettifica nella parte in cui, per l’abuso indicato alla lettera d), ha sostituito la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria. Nel ricorso n. 181 del 2026 è stata nuovamente impugnata tale ordinanza di rettifica, limitatamente alla medesima sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, oltre agli atti connessi. Il testo dell’ordinanza non riporta ancora in dettaglio i motivi di legittimità dedotti né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha definito le domande di annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione, indicata all’udienza dal difensore del ricorrente e conosciuta incolpevolmente dopo la scadenza del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., perché contenente elementi necessari a un più accurato esame della legittimità degli atti impugnati. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del difensore del ricorrente, prescrivendo la produzione dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Nessuna decisione è stata adottata sull’annullamento degli atti o sulle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato tra le disposizioni processuali istruttorie applicabili.
Richiamato tra le disposizioni processuali istruttorie applicabili.
Il termine processuale per il deposito di documenti era scaduto; il TAR ha comunque considerato l’acquisizione necessaria in ragione della conoscenza incolpevole della documentazione dopo tale scadenza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga che documenti conosciuti dalla parte dopo la scadenza dei termini processuali contengano elementi necessari per un più accurato esame della legittimità degli atti impugnati, può disporne la produzione in giudizio mediante ordinanza istruttoria, assegnando un termine per il deposito e rinviando la trattazione del merito.
- L’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di documenti necessari alla decisione non definisce la domanda di annullamento e non anticipa l’esito del giudizio di legittimità.
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