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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28365/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina e tentata rapina; il difensore contestava la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa Burroni (presunta duplicazione di ricordi e incertezza nell'attribuzione degli episodi), la mancanza del dolo rispetto alla sottrazione del cappellino (contestata come mera reazione per riprendere il proprio cappellino), l'assenza di riscontro sul coltellino (mai ritrovato e descritto genericamente), la non idoneità dello schiaffo e della minaccia a comprimere la libertà morale della vittima, l'aggiunta di un terzo episodio da parte della Corte d'appello che avrebbe inciso sulla condanna, e la mancata audizione dei testimoni indicati (amici di Burroni) richiesti ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito (credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e interpretazione dei fatti), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi del percorso logico-motivazionale, vizi che non risultano nel caso. La Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto attendibile la persona offesa, valorizzato l'ammissione dell'imputato circa la sottrazione del cappellino e ritenuto inesistente un riscontro utile alla versione difensiva. Ha altresì affermato che la prova della presenza del coltellino non è indispensabile se la descrizione e il contesto probatorio rendono credibile l'episodio; che lo schiaffo e la minaccia erano idonei, nel caso concreto, a coartare la volontà della vittima; e che il dolo specifico richiesto per la rapina comprende anche il fine di procacciare un vantaggio non necessariamente patrimoniale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore per chiedere l'audizione di testimoni (gli amici della persona offesa); la Corte ha ritenuto che, alla luce delle ammissioni e della valutazione complessiva, la mancata escussione fosse non necessaria e non idonea a inficiare il giudizio di attendibilità.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che le regole dell'art. 192, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, se motivate adeguatamente, costituire da sole base della condanna previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023 e altre citate)

    Utilizzata per precisare che il dolo specifico della rapina può comprendere finalità anche non patrimoniali e per ribadire il principio che la Corte di cassazione non può rivedere liberamente la valutazione probatoria fatta dai giudici di merito salvo vizi logico-motivazionali.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e la valutazione della credibilità delle prove: i motivi diretti a rivalutare il merito sono inammissibili a meno che non emergano palesi vizi logici o contraddizioni nella motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute credibili dal giudice, costituire da sole base di condanna; le regole di cui all'art. 192 c.p.p. (comma terzo) non sono automaticamente applicabili a tali dichiarazioni.
  • L'ammissione di fatti da parte dell'imputato può rendere non necessaria l'escussione di ulteriori testi, se il loro apporto probatorio sarebbe superfluo rispetto a quanto già acquisito.
  • L'assenza di riscontro materiale (es. mancato ritrovamento di un coltello) non annulla necessariamente la fatticità accertata se il contesto probatorio e la descrizione risultano complessivamente credibili.
  • Il dolo specifico richiesto per il reato di rapina (finalità di procurare un ingiusto profitto) può comprendere anche vantaggi non patrimoniali: la nozione è interpretata in senso ampio.
  • La mancata audizione di testimoni richiesta dalla difesa può costituire motivo di gravame solo se il giudice di merito non ha fornito una motivazione adeguata sul perché quelle prove fossero irrilevanti o superflue.
  • Ricorsi che sollecitano una diversa valutazione delle prove senza segnalare vizi motivazionali concreti sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.

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