Sentenza del 22/01/2015 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Giudicato, riscossione, decadenza e prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la riscossione degli importi derivanti da una sentenza tributaria passata in giudicato non è soggetta a un termine di decadenza. Essa è invece sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale. Il principio è ricondotto all'art. 2964 c.c. e alla Cass. civ., n. 2439 del 2010.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine applicabile alla riscossione di importi risultanti da una sentenza tributaria passata in giudicato: occorre stabilire se l'Amministrazione debba rispettare un termine di decadenza oppure se l'azione sia soggetta al termine ordinario di prescrizione.
Norme richiamate
La riscossione di un credito definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato non è soggetta a decadenza, ma al termine ordinario di prescrizione di dieci anni.
Cass. civ., n. 2439 del 2010
La pronuncia è richiamata quale precedente a sostegno dell'applicazione del termine prescrizionale decennale alla riscossione degli importi risultanti da un giudicato tributario.
Massime di principio
- Quando l'importo da riscuotere è definitivamente stabilito da una sentenza tributaria passata in giudicato, non si applica normalmente un termine di decadenza per la riscossione.
- Il diritto alla riscossione è soggetto, in linea generale, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il credito può essere fatto valere.
- La definitività del giudicato assume rilievo centrale: prima di applicare termini brevi o decadenziali occorre verificare se il credito derivi direttamente da una sentenza ormai irrevocabile.
- La prescrizione può essere interrotta da atti idonei; pertanto, per valutare se il termine decennale sia maturato, è necessario esaminare la sequenza degli atti di riscossione e delle eventuali notifiche.
- Il principio va distinto dai termini di decadenza eventualmente previsti per le fasi precedenti, come l'accertamento o la formazione e notificazione della pretesa tributaria.
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