Cassazione Penale, Sentenza n. 7870/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e ha disposto il rinvio al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza di condanna rimaneva inalterato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione con dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione, nella sentenza di primo grado, delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge (confisca del veicolo e sospensione della patente) in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada
La norma è stata invocata quale disposizione che integra il reato contestato e prevede, per tale fattispecie, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie (fra le quali confisca del veicolo e sospensione della patente); la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di merito nel decidere su tali misure, omissione che giustifica l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- Quando la legge prevede sanzioni amministrative accessorie come obbligatorie, il giudice penale deve esprimersi espressamente sia nel dispositivo sia nella motivazione; la mancata statuizione su tali misure costituisce vizio rilevabile in Cassazione.
- La Cassazione può annullare la sentenza soltanto in relazione alla parte omessa (annullamento parziale) e disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio limitatamente a quel punto.
- Al rinvio il giudice di merito deve valutare e motivare l'applicazione o l'esclusione delle sanzioni accessorie in conformità alla legge; eventuali ragioni per non applicarle devono essere richiamate e debitamente motivate.
- La presentazione del ricorso da parte del Procuratore Generale può mirare non solo alla modifica della condanna penale principale, ma anche alla correzione di omissioni relative alle sanzioni amministrative obbligatorie.
- In casi simili, la parte che ritiene siano state omesse sanzioni obbligatorie dovrebbe farle rilevare in sede di impugnazione con precisazione del quadro normativo e della mancanza di motivazione del giudice di merito.
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