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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30570/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano in gran parte di merito e già esaminate in appello in una sentenza "doppia conforme"; ha inoltre osservato che il secondo motivo non era stato devoluto alla Corte di appello. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 25/06/2025. Dal testo emerge che i giudici di merito, con decisione conforme nei due gradi, avevano ritenuto provata la minaccia rivolta dall'imputato agli operanti intervenuti per tutelare una donna vittima di violenza, minaccia finalizzata a evitare l'atto d'ufficio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di censure di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Inoltre, il secondo motivo non risultava proposto con l'atto di appello; quanto alle pene sostitutive, la Corte richiama il principio secondo cui il consenso alla sostituzione fino all'udienza partecipata non elimina la necessità di uno specifico motivo di gravame in appello o con motivi nuovi.

Norme richiamate

  • art. 598-bis c.p.p.

    La facoltà dell'imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva breve fino alla data dell'udienza partecipata non fa venir meno la necessità che la questione sia specificamente devoluta al giudice di appello con l'atto di impugnazione principale o con motivi nuovi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenti previste dalla norma.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    È richiamato come fonte introduttiva della disciplina delle pene sostitutive di pene detentive brevi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato solo per escludere l'applicabilità ratione temporis della disciplina transitoria nella fattispecie richiamata dalla precedente giurisprudenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già valutate e disattese con motivazione congrua dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • L'inammissibilità del ricorso ricorre quando i motivi non rispettano i limiti del giudizio di cassazione e si limitano a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito.
  • La questione relativa alla sostituzione della pena detentiva breve deve essere devoluta al giudice di appello con uno specifico motivo di impugnazione; il consenso espresso fino all'udienza partecipata non vale, da solo, a introdurre validamente il tema in sede di gravame.
  • La mancata devoluzione in appello di una questione impedisce di proporla per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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