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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3126/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il rigetto della domanda con cui chiedeva l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 (presunte 106 giornate di lavoro). In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione dell'INPS (violazione art. 97 Cost. e art. 3 l. 241/1990); 2) omesso esame circa la sufficienza della motivazione del provvedimento; 3) errata ripartizione dell'onere della prova (violazione art. 2697 c.c.), sostenendo che fosse l'INPS a dover dimostrare le ragioni della cancellazione; 4) violazione delle norme processuali (artt. 244, 420, 421 c.p.c.) per aver ritenuto inammissibili e generiche le prove testimoniali richieste e per non aver esperito poteri istruttori officiosi o assegnato termine per integrare la prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo basato sull'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per mancato rispetto dell'onere di specificare le ragioni di fatto diverse fra primo e secondo grado (in tema di 'doppia conforme' ex art. 348‑ter). Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza motivazionale, richiamando il principio secondo cui le eventuali irregolarità procedimentali non producono di per sé il sorgere del diritto a prestazioni previdenziali se mancano i fatti costitutivi. Ha confermato che, una volta che l'INPS contesti l'esistenza del rapporto, gravano sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro; la Corte d'appello ha valutato complessivamente la documentazione e ritenuto la prova della ricorrente scarsa e generica, congruamente motivando il diniego di ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; non sono state adottate statuizioni sulle spese processuali in cassazione per l'assenza di difesa dell'INPS, e si è dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 97

    Richiamato per il principio del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la Corte osserva però che le violazioni procedimentali non producono automaticamente un diritto sostanziale alle prestazioni previdenziali in assenza dei fatti costitutivi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La ricorrente invocava l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; la Corte però conferma che anche se la motivazione è richiesta, la mancanza o irregolarità procedimentale non vale a sostituire la prova dei fatti necessari per ottenere la prestazione previdenziale.

  • Codice civile, art. 2697

    Rilevante per la ripartizione dell'onere della prova: la Corte afferma che quando l'INPS contesta il rapporto di lavoro, grava sul lavoratore provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto; non si è trattato di un'errata attribuzione dell'onere da parte dei giudici, ma di valutazione delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5

    Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi basati sull'art. 360 n.5 per carenza della specificazione richiesta nei casi di doppia conforme e ha esaminato i motivi di diritto ai sensi del n.3.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    Applicato il principio della 'doppia conforme': in cassazione sono ammessi limitati motivi e, per i motivi di cui all'art. 360 n.5, è necessario indicare le ragioni di fatto diverse tra le due pronunce di merito; la ricorrente non ha ottemperato a tale onere rendendo inammissibile la censura.

  • Codice di procedura civile, artt. 244, 420, 421

    Richiamati rispetto alla richiesta di prova testimoniale e all'esercizio dei poteri istruttori officiosi: la Corte conferma che i giudici di merito possono dichiarare inammissibili prove e rifiutare istruttorie generiche se non emergono elementi atti a individuare una 'pista probatoria' o una semiplena probatio.

  • Codice di procedura civile, art. 253

    Richiamato quale strumento con cui il giudice può chiedere chiarimenti ai testi; la Corte ha ritenuto che comunque non fosse possibile colmare le gravi lacune di specificità e pertinenza delle allegazioni e delle richieste testimoniali.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8‑bis

    Norma eccezionale richiamata per spiegare che la causa è stata trattata in camera di consiglio senza discussione orale perché nessuna parte ne aveva chiesto l'instaurazione.

  • Decreto‑legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2 (convertito)

    Norma che ha fissato i termini di applicazione della disciplina della 'doppia conforme' ai giudizi d'appello introdotti in determinate date; usata per motivare i limiti dei motivi di cassazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha valore di agevolazione probatoria ma non costituisce di per sé prova definitiva: se l'INPS contesta il rapporto, il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e l'onerosità della prestazione.
  • Le irregolarità o carenze procedimentali dell'atto amministrativo (es. motivazione) non producono automaticamente il diritto a prestazioni previdenziali quando mancano i fatti costitutivi della prestazione.
  • In sede di merito il giudice valuta complessivamente le prove e può dichiarare inammissibili richieste istruttorie o testimoniali se risultano generiche, prive di specificazione dei fatti essenziali o inconsistenti rispetto agli elementi oggettivi (es. verbale ispettivo).
  • In caso di giudicati di merito 'doppia conforme' (art. 348‑ter), il ricorso per cassazione è fortemente limitato: per censure fondate sull'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) il ricorrente deve indicare espressamente le ragioni di fatto diverse fra le due decisioni, pena l'inammissibilità.
  • Se la doglianza in cassazione si traduce in un mero riesame della valutazione della prova operata dai giudici di merito, essa è inammissibile: le questioni di fatto sono sindacabili in cassazione solo nei casi tassativamente previsti e con i limiti richiesti dalla legge.

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