Cassazione Penale, Ordinanza n. 21049/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 maggio 2025, hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei confronti di entrambi. Con il secondo motivo ha chiesto la declaratoria di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità, ed ha inoltre rilevato che la censura era meramente reiterativa di una questione già esaminata e respinta in appello con motivazione congrua e conforme a diritto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché non teneva conto delle sospensioni del termine prescrizionale determinate dalla legge Orlando, che avevano impedito il maturare della prescrizione prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato accolto né il motivo sulla recidiva né quello sulla prescrizione, perché il primo sollecitava una rivalutazione di merito e riproponeva una censura già disattesa, mentre il secondo ignorava le sospensioni del termine di prescrizione previste dalla legge Orlando.
Norme richiamate
La norma sulla recidiva è richiamata come parametro della censura difensiva; la Corte non ne rivaluta l'applicazione nel merito, ritenendo la doglianza inammissibile perché volta a un nuovo esame delle risultanze istruttorie e perché già respinta in appello con motivazione congrua.
legge Orlando
Le sospensioni della prescrizione introdotte da tale disciplina devono essere considerate nel calcolo del termine estintivo; ometterle conduce a una deduzione manifestamente infondata della prescrizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del compendio istruttorio o delle valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare una doglianza già esaminata e motivatamente respinta in appello, senza indicare specifici vizi di legittimità.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando non considera le sospensioni del termine previste dalla disciplina applicabile al caso concreto.
- La contestazione dell'applicazione della recidiva deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in cassazione non è possibile richiedere una rivalutazione del giudizio fattuale se la motivazione impugnata è congrua e conforme a diritto.
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