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Ordinanza

Ordinanza n. 1139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1375/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 1375/2025, che aveva respinto il ricorso contro la destituzione dal servizio e contro l'annullamento in autotutela della proposta di sospensione disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, contestando, tra gli atti impugnati, il decreto del Capo della Polizia del 16 ottobre 2024 con cui gli era stata inflitta la destituzione dal servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, numeri 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, con decorrenza dal 29 ottobre 2024, nonché il precedente decreto dell'8 agosto 2024 con cui, in autotutela decisoria, era stata annullata la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 10 luglio 2024, che aveva proposto la sospensione dal servizio per tre mesi. Il TAR aveva ritenuto che l'annullamento in autotutela non violasse il divieto di reformatio in peius, poiché non aveva direttamente irrogato una sanzione più grave né aveva proceduto a un riesame sostitutivo nel merito, ma aveva rilevato l'incongruità, l'insufficienza motivazionale e la contraddittorietà della proposta disciplinare rispetto agli elementi istruttori e alla disciplina applicabile, sollecitando una nuova valutazione dell'organo competente al fine di ripristinare la legalità.

La decisione

In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione della sentenza del TAR. Con una valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi di appello non fossero assistiti dal necessario fumus boni iuris, anche alla luce dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. In mancanza del fumus, le ragioni di periculum in mora dedotte dall'appellante non potevano essere esaminate favorevolmente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone una sommaria delibazione favorevole circa il fumus boni iuris; in mancanza di tale presupposto, il periculum in mora dedotto dall'appellante non può condurre all'accoglimento dell'istanza.
  • L'annullamento in autotutela di una proposta disciplinare viziata per incongruità, insufficienza motivazionale o contraddittorietà, quando non comporti l'irrogazione diretta di una sanzione più grave né la sostituzione dell'amministrazione procedente nella valutazione di merito, può essere finalizzato al ripristino della legalità e alla rinnovazione della valutazione da parte dell'organo competente, senza configurare di per sé violazione del divieto di reformatio in peius.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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