Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’istanza e dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., in ragione della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia, non va disposta la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 449/2019, depositata il 21 maggio 2019, che aveva accolto l’appello della concessionaria in relazione a un avviso di accertamento per l’ICI 2009-2010 riguardante una piattaforma marina e il relativo specchio d’acqua, dati in concessione a una società. Con memoria depositata il 21 agosto 2026, la ricorrente ha comunicato di avere rinunciato al ricorso il 3 agosto 2026; la rinuncia era stata accettata dalla controricorrente il 12 agosto 2026. Ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
L’istanza va accolta ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accompagnata dall’accettazione comunicata nel caso concreto, giustifica la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ne ricorrono i presupposti processuali, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.
- In caso di rinuncia al ricorso, non va disposta la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
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