Cassazione Penale, Ordinanza n. 07331/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era generico e meramente reiterativo di doglianze già valutate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per le reiterate espressioni ingiuriose gridate in presenza di più detenuti. L'unico motivo di ricorso risulta, secondo la Corte, genericamente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette; il ricorrente, dunque, non introduceva profili specifici idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito se il giudice di secondo grado ha già esaminato le doglianze con argomenti giuridicamente corretti e il ricorso non evidenzia vizi logici o giuridici effettivi.
- La mera genericità del motivo di ricorso, quando non consente di cogliere una critica puntuale alla sentenza impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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