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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09542/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che gli aveva applicato anche la recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale. Il motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione in punto recidiva: secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare l'esistenza di sei precedenti penali, senza sviluppare un autonomo ragionamento sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto il motivo inconsistente perché non si confrontava con la sentenza impugnata, la quale valorizzava sei precedenti condanne per il medesimo reato e la conseguente pervicacia criminale e pericolosità sociale idonee a giustificare il trattamento sanzionatorio per i recidivi.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'onere per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla recidiva è inammissibile se non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata e si limita a riproporre una critica astratta.
  • La valorizzazione, ai fini della recidiva, di molteplici precedenti condanne per il medesimo reato può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale e di pervicacia criminale.
  • Quando la sentenza di merito dia conto di precedenti specifici e reiterati, la motivazione sulla recidiva è sufficiente se collega quei precedenti alla persistenza del comportamento criminoso e alla più intensa capacità a delinquere.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniRecidiva
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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