Cassazione Penale, Sentenza n. 32998/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/08/2024 con cui la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità portoghese per reati corrispondenti agli artt. 73 e 80 comma 2 DPR n. 309/1990, ha disposto la custodia cautelare in carcere di Andrea Meneghello. Il ricorrente contestava che: 1) l'ordinanza fosse nulla perché il mandato di arresto europeo riguardava fatti sostanzialmente coincidenti con un precedente mandato per i quali la Corte di appello aveva già rifiutato la consegna (richiamando il motivo facoltativo di rifiuto ai sensi dell'art. 18-bis legge n. 69/2005); 2) mancasse motivazione adeguata e concreta sul pericolo di fuga, essendo la motivazione meramente apparente e basata su generalità e gravità dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello del rinvio: il mandato d'arresto europeo riguarda condotte commesse in gran parte all'estero (tra Uruguay e Portogallo) e non in Italia, sicché il motivo facoltativo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18-bis legge n. 69/2005 non si applica nella fattispecie; inoltre il procedimento nazionale è solamente formalmente pendente e riguarda una diversa qualificazione giuridica (art. 74 DPR 309/1990) rispetto ai reati contestati nel MAE (artt. 73 e 80 DPR 309/1990). Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del rinvio che ha indicato elementi concreti a sostegno del rischio di sottrazione: rilevanti risorse economiche dell'indagato e contatti internazionali con soggetti/organizzazioni criminali stranieri che possono agevolare l'espatrio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale sostanziale sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare il reato oggetto del MAE emesso dallo Stato estero.
D.P.R. n. 309/1990, art. 80 comma 2
Riferimento alle aggravanti/particolari profili del reato di traffico internazionale di stupefacenti, parte della qualificazione giuridica contestata nello Stato emittente.
Rilevato come diversa ipotesi di reato nel procedimento nazionale; la diversa qualificazione giuridica interna è stata utilizzata dalla Corte per distinguere la fattispecie oggetto del processo italiano rispetto a quella del MAE.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
motivo facoltativo di rifiuto della consegna in caso di pendenza di un procedimento nello Stato richiesto
Il motivo facoltativo di rifiuto può operare quando vi è identità sostanziale del fatto e interesse dello Stato richiesto a esercitare la propria giurisdizione; la Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, tale motivo non operi perché il MAE riguarda fatti commessi all'estero e il procedimento nazionale non è coincidente nella sostanza.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 9
Disciplina le misure cautelari nell'ambito dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo; la giurisprudenza richiede una motivazione concreta e specifica sul pericolo di fuga per giustificare la custodia cautelare, valutazione che la Corte ha ritenuto adeguatamente svolta nel caso in esame.
Cass., sez. pen., sent. 27/03/2024 n. 13603
non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna se nello Stato di emissione del MAE sia avvenuto anche solo un frammento della condotta
Giurisprudenza richiamata per affermare che la presenza di azioni nello Stato emittente riduce l'efficacia del motivo facoltativo di rifiuto; la Corte ha usato questo principio per escludere l'applicabilità dell'art. 18-bis nella fattispecie.
Giurisprudenza: Sez. 6, Elmazaj (19/06/2013) e Sez. 6, Surdu (31/05/2023)
Principi richiamati sul requisito di concretezza e attualità della motivazione circa il pericolo di fuga: il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi specifici della vita del soggetto richiesto (risorse, contatti, possibilità di sottrazione).
Massime di principio
- Quando si contesta la coincidenza tra fatti oggetto di un MAE e di un procedimento nazionale, il giudice deve valutare l'identità sostanziale dei fatti a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica: non basta la sola diversità dell'articolazione normativa per escludere l'identità.
- Il motivo facoltativo di rifiuto della consegna (art. 18-bis legge n. 69/2005) può operare solo se sussiste un interesse effettivo dello Stato richiesto ad esercitare la propria giurisdizione per i medesimi fatti; se parti della condotta sono avvenute nello Stato emittente, tale motivo tende a non trovare applicazione.
- Per disporre la custodia cautelare in vista dell'esecuzione di un MAE è necessaria una motivazione concreta e aggiornata sul pericolo di fuga: la sola gravità del reato non è sufficiente, mentre rilevano elementi quali risorse economiche dell'indagato, contatti internazionali e possibilità oggettive di espatrio o di aiuto da reti criminali.
- La mera formalità di pendenza di un procedimento nazionale (es. una richiesta di archiviazione o una iscrizione a ruolo senza svolgimento sostanziale) non basta a fondare il motivo facoltativo di rifiuto; il giudice deve accertare la reale definizione o meno del procedimento e l'interesse dello Stato a procedere.
- Le censure sulla motivazione possono essere superate se il giudice fornisce ragioni logiche e specifiche che colmino il gap motivazionale segnalato in precedenti pronunce; vizi motivazionali sopravvenuti possono diventare non denunciabili se la Corte ritiene la spiegazione adeguata.
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