Cassazione Civile, Ordinanza n. 28990/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata il 2 marzo 2020. Dalla lettura dell'ordinanza emerge che il ricorso, pur essendo stato notificato/proposto il 2 dicembre 2020, non è stato poi depositato in cancelleria nei termini prescritti. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito tale mancanza nel controricorso, portando all'attenzione della Corte l'esistenza del ricorso. Il motivo decisivo trattato dalla Corte non riguarda il merito della controversia tributaria, ma l'improcedibilità per omesso deposito dell'atto introduttivo in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione, poiché il ricorrente non aveva depositato il ricorso in cancelleria entro i termini di legge; la circostanza risultava dalla certificazione negativa della cancelleria ed era stata comunque resa nota alla Corte dalla parte controricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La Corte richiama il dato del ricorso per cassazione e l'esigenza del suo deposito in cancelleria; l'omissione del deposito comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio quando il controricorso ne abbia portato a conoscenza l'esistenza.
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nei termini prescritti determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata d'ufficio dalla Corte quando la parte intimata abbia comunque reso nota l'esistenza del ricorso mediante controricorso.
- La soccombenza in sede di legittimità comporta la condanna alle spese del giudizio, liquidate secondo i criteri ordinari e con eventuale distrazione in favore del difensore antistatario.
Come è indicizzato
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